IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione  e
la  semplificazione  e  dell'economia  e  delle   finanze,   recante:
«Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.   17,   comma   10,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.  145,  intitolata:  «Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano e in  particolare  l'art.  14,
comma 2, che prevede la non inclusione per i  medicinali  equivalenti
delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, Serie L 334/7 del 12 dicembre 2008; 
  Vista la deliberazione CIPE dell'1 febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)» e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante: «Disposizioni urgenti per promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determinazione AIFA n. 109 del 29 maggio 2019, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 14
giugno  2019  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio   del
medicinale per uso umano «Briladona», di titolarita'  della  societa'
Exeltis Healthcare S.L.; 
  Viste le domande del 27 dicembre 2019 e del 30 marzo  2020  con  le
quali  la  societa'   Exeltis   Healthcare   S.L.   ha   chiesto   la
riclassificazione  ai  fini  della  rimborsabilita'  del   medicinale
«Briladona»  (norgestimato  ed  estrogeno)  rispettivamente  per   la
confezione con codice A.I.C. n. 046012011 e la confezione con  codice
A.I.C. n. 046012023; 
  Visti i pareri della  Commissione  tecnico-scientifica  resi  nella
seduta del 11-14 febbraio 2020 e nella seduta  straordinaria  del  26
maggio 2020; 
  Visti tutti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  BRILADONA   (norgestimato   ed   estrogeno)   nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
    confezione: «0,25 mg/0,035 mg compresse» 21 compresse  in  bister
pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 046012011 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    confezione: «0,25 mg/0,035 mg compresse» 3×21 compresse in bister
pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 046012023 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C.