IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante
«Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio
degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico
destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di
interesse storico culturale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio
per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a
biblioteche ed archivi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento per la semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro dell'interno 20 maggio 1992, n. 569, recante
«Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli
edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni
e mostre»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo
indipendente di valutazione della performance»;
Ritenuto di dover definire, nell'ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre,
biblioteche e archivi;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per edifici sottoposti a tutela
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per gli
edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei,
gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
decreto.