IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, come modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre   2012   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela  della  salute»  ed,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2001, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/83/CE  e
successive  modificazioni,  relativa   ad   un   codice   comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12  dicembre  2006  sui  prodotti  medicinali  per  uso
pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92,  della
direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio  2018
con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto  legislativo
n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione  dell'Ufficio
procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; 
  Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre  2018,  con
cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio  procedure
centralizzate, e' stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li
Bassi  all'adozione  dei   provvedimenti   di   classificazione   dei
medicinali per uso umano, approvati con procedura  centralizzata,  ai
sensi dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13
settembre 2012 convertito nella legge n. 189 del 8 novembre 2012; 
  Vista la determina direttoriale n.  DG/1849/2019  del  12  dicembre
2019 con la quale sono stati  confermati  tutti  i  provvedimenti  di
delega tra cui la sopracitata determinazione n. 2037 del 19  dicembre
2018,  conferita  alla   dott.ssa   Giuseppa   Pistritto,   dirigente
dell'Ufficio procedure centralizzate; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina direttoriale n.  257/2020  del  13  marzo  2020,
recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per  la  adozione  di
provvedimenti  di  classificazione  dei  medicinali  per  uso  umano,
approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art.  12,  comma
5, della legge 8 novembre 2012 n. 189, gia' conferita  alla  dott.ssa
Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia
dell'azione amministrativa dell'Agenzia; 
  Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 maggio  2020
che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione  europea  relative
all'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) di medicinali
dal 1° aprile al 30 aprile  2020  e  riporta  l'insieme  delle  nuove
confezioni autorizzate; 
  Vista  la  lettera  pervenuta  via  posta  elettronica  certificata
all'Ufficio  procedure  centralizzate  il  3  giugno  2020  prot.  n.
0077331/A, con la quale la ditta titolare Emergent  Netherlands  B.V.
chiede a questa  Agenzia  di  autorizzare  il  medicinale  «Vaxchora»
(vaccino anticolerico vivo, ricombinante, orale), in  via  del  tutto
eccezionale, in virtu' della carenza  sul  territorio  nazionale  del
vaccino anticolerico inattivato,  orale  «Dukoral»  (autorizzato  con
decisione della Commissione del 28 aprile 2004 n. 1789),  nelle  more
della  approvazione  del  materiale   educazionale   previsto   dalla
decisione comunitaria di autorizzazione all'immissione  in  commercio
n. 2136 del 1° aprile 2020; 
  Vista  la  dichiarazione  del  rappresentante  legale  della  ditta
titolare Emergent Netherlands B.V. allegata alla  suddetta  richiesta
del 3 giugno 2020, con la  quale  la  ditta  titolare  si  impegna  a
commercializzare  e  distribuire  il  medicinale  «Vaxchora»  solo  e
soltanto dopo formale approvazione da parte  dell'Ufficio  misure  di
gestione del rischio di questa Agenzia del materiale  educazionale  e
del piano di distribuzione dello stesso; 
  Vista la comunicazione di inizio carenza del  medicinale  «Dukoral»
della ditta titolare Valneva  Sweden  AB,  prot.  n.  113983  del  14
ottobre 2019, e la successiva comunicazione  di  prolungamento  dello
stato di carenza, prot. n. 63237 dell'8 giugno 2020; 
  Visto il parere sul regime fornitura  e  sulla  classificazione  ai
fini della rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario  nazionale
espresso, su proposta  dell'Ufficio  procedure  centralizzate,  dalla
Commissione tecnico-scientifica di AIFA in data 9 - 12 giugno 2020; 
 
                             Determina: 
 
  La confezione del  seguente  medicinale  per  uso  umano  di  nuova
autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e regime di fornitura: 
    VAXCHORA, 
descritta in dettaglio nell'allegato  che  fa  parte  integrante  del
presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe
di cui all'art. 12, comma 5 della  legge  8  novembre  2012  n.  189,
denominata Classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita'. 
  Il    titolare     dell'A.I.C.,     prima     dell'inizio     della
commercializzazione  deve  avere  ottemperato,  ove  previsto,   alle
condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace
del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA  ed  economia
del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e  la  data
di inizio della commercializzazione del medicinale. 
  Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art.  12  del decreto-legge
n. 158/2012, convertito dalla  legge  n.  189/2012,  la  collocazione
nella  classe  C(nn)  di  cui  alla  presente  determina  viene  meno
automaticamente in caso di mancata  presentazione  della  domanda  di
classificazione in fascia di  rimborsabilita'  entro  il  termine  di
trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art.  12,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012,  convertito  dalla  legge
n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non  potra'  essere
ulteriormente commercializzato. 
  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
    Roma, 10 luglio 2020 
 
                                              Il dirigente: Pistritto