IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 1, comma 506, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302
del 29 dicembre 2017,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro  il  31
gennaio di ciascuna delle annualita' 2018,  2019  e  2020,  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 le percentuali di compensazione applicabili agli
animali vivi  delle  specie  bovina  e  suina  siano  innalzate,  per
ciascuna delle annualita'  2018,  2019  e  2020,  rispettivamente  in
misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente  l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  di  seguito  denominato
«decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del decreto n.  633  del
1972, e successive modificazioni, che ha istituito, per  le  cessioni
dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima,
allegata allo stesso decreto, un regime di  detrazione  forfettizzata
dell'imposta  sul  valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di  prodotti,  con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  del  12  maggio  1992,
emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e il Ministro della  marina  mercantile,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli e ittici compresi nella  tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del
citato art. 34 del  decreto  n.  633  del  1972,  sono  innalzate  le
percentuali  di  compensazione  applicabili  a  taluni  prodotti  del
settore lattiero-caseario in misura non superiore  al  10  per  cento
nonche', entro il limite di 20 milioni di  euro  di  minori  entrate,
quelle applicabili nell'anno 2016  agli  animali  vivi  delle  specie
bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al  7,7  per
cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
gennaio 2016, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39 del  17  febbraio  2016,  concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con  i
decreti del  30  dicembre  1997  e  del  23  dicembre  2005,  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo  anno
2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per
cento le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
delle specie bovina e suina; 
  Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31  gennaio  2017  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972,  sono  innalzate,
entro il  limite  di  20  milioni  di  euro  di  minori  entrate,  le
percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli  animali
vivi  delle  specie  bovina  e  suina  in   misura   non   superiore,
rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
gennaio 2017, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2017,  contenente  la
proroga  dell'innalzamento   delle   percentuali   di   compensazione
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
febbraio 2018, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2018,  contenente  la
proroga  dell'innalzamento   delle   percentuali   di   compensazione
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
marzo 2019, emanato di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 129 del 4  giugno  2019,  contenente  la
proroga  dell'innalzamento   delle   percentuali   di   compensazione
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Considerato che, al fine di rispettare, per il 2020, il  limite  di
20 milioni di euro  di  minori  entrate  derivanti  dall'innalzamento
delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle  specie
bovina  e   suina,   tali   percentuali   possono   essere   fissate,
rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento
e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art.  1,  comma  2,
del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche
nell'anno 2020; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. All'art. 1, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  del  26  gennaio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39  del  17  febbraio
2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  gli  anni  2016,
2017, 2018, 2019 e 2020».