IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' 
                      NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale
l'Autorita'   nazionale   anticorruzione   (di   seguito   denominata
Autorita') ha  assunto  i  compiti  e  le  funzioni  della  soppressa
Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
e forniture; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice
dei contratti pubblici» ed in particolare  gli  articoli  209  e  210
contenenti disposizioni in materia di Camera arbitrale dei  contratti
pubblici; 
  Visto il regolamento di organizzazione dell'Autorita' approvato con
delibera n. 919 del 16 ottobre 2019, come da  ultimo  modificato  con
delibera n. 1125 del 4 dicembre 2019 e con  delibera  n.  50  del  22
gennaio 2020, il quale prevede all'art. 28, comma 2, che il Consiglio
dell'Autorita', sentito il Consiglio della Camera arbitrale,  approva
il  regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  della   Camera
arbitrale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, in tema di  «regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il Codice di condotta del Presidente  e  dei  componenti  del
Consiglio  dell'Autorita'  approvato  con  deliberazione  del   primo
settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la delibera n. 563 assunta dal Consiglio nell'adunanza del 1°
luglio 2020 con  il  quale  e'  stato  deliberato  di  modificare  il
predetto regolamento sulla organizzazione e sul  funzionamento  della
Camera arbitrale; 
 
                               Approva 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi della Camera Arbitrale il Presidente e il Consiglio. 
  2. Il Consiglio arbitrale e' composto da cinque membri, scelti  fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  e   di   requisiti   di
onorabilita'  tali  da   garantire   l'indipendenza   e   l'autonomia
dell'istituto. Nel caso di impedimento permanente di uno dei  membri,
il Presidente del Consiglio arbitrale ne da' tempestiva comunicazione
al Consiglio dell'Autorita', che nomina un nuovo componente. 
  3. Il Presidente rappresenta la Camera arbitrale; cura  i  rapporti
con gli  organi  o  uffici  dell'Autorita';  convoca  le  sedute  del
Consiglio della Camera arbitrale e ne dirige  i  lavori;  adotta  gli
atti e i provvedimenti necessari alla esecuzione delle  delibere  del
Consiglio; organizza l'attivita' della struttura di segreteria. 
  4. Nel caso  di  assenza  o  impedimento  del  Presidente,  le  sue
funzioni sono assunte  temporaneamente  da  uno  dei  componenti  del
Consiglio, secondo l'ordine deliberato all'inizio di ogni anno. 
  5.  Il  Presidente  puo'  adottare  provvedimenti  di  urgenza,  da
sottoporre a ratifica del Consiglio  nella  prima  seduta  successiva
alla loro adozione.