IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 279 del 30  novembre  2007  e  rubricata  «Interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  Commissione  del  24
novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini  delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA  del  29  ottobre  2004  («Note  AIFA  2004
(revisione delle note CUF)») e successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai  sensi  dell'art.
48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006,  n.  326
(prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006  («Manovra  per  il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n.  1542/2018  del  26  settembre  2018  di
autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Sunitinib Teva»,  pubblicata,  per  estratto,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del  15
ottobre 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 25 ottobre 2019 con la quale la
societa' Teva B.V. ha chiesto  la  riclassificazione  ai  fini  della
rimborsabilita'  della  suddetta  specialita'  medicinale  «Sunitinib
Teva» (sunitinib) relativamente alle  confezioni  con  codici  A.I.C.
numeri   045834025, 045834049,   045834052,   045834076,   045834090,
045834102, 045834177, 045834191, 045834203; 
  Visto il parere della  Commissione  tecnico-scientifica  dell'AIFA,
espresso nella sua seduta del 4-6 dicembre 2019; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 17-19 dicembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 28 maggio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale e concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SUNITINIB TEVA  (sunitinib)  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezione:  «12,5  mg  capsule  rigide»  30  capsule  in   blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834025 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 975,48; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94. 
  Confezione: «12,5  mg  capsule  rigide»  30X1  capsule  in  blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834049 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 975,48; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94. 
  Confezione: «12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone  HDPE  -
A.I.C. n. 045834052 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 975,48; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94. 
  Confezione:  «25  mg  capsule  rigide»  30   capsule   in   blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834076 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.951,18; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22. 
  Confezione:  «25  mg  capsule  rigide»  30X1  capsule  in   blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834090 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.951,18; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22. 
  Confezione: «25 mg capsule rigide» 30 capsule  in  flacone  HDPE  -
A.I.C. n. 045834102 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.951,18; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22. 
  Confezione:  «50  mg  capsule  rigide»  30   capsule   in   blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C n. 045834177 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.902,35; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44. 
  Confezione:  «50  mg  capsule  rigide»  30X1  capsule  in   blister
PVC/ACLAR/PVC/AL - A.I.C. n. 045834191 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.902,35; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44. 
  Confezione: «50 mg capsule rigide» 30 capsule  in  flacone  HDPE  -
A.I.C. n. 045834203 (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.902,35; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11,  comma  1-bis,del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sunitinib Teva» (sunitinib)  e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn).