IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 2, paragrafo 1, punto 29 e l'art. 17 che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019) ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 19 giugno 2019 con il n. 2389) che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in particolare, l'art. 1 comma 1 lettera d) che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio 2019-2020-2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che ha destinato risorse pari ad euro 85.155.624 quali ulteriori risorse da utilizzare per promuovere investimenti nel settore dell'autotrasporto; Considerato, pertanto, che agli importi corrispondenti ai 25 milioni di euro gia' previsti per ciascuna delle annualita' 2020 e 2021 destinati al settore dell'autotrasporto si deve aggiungere la somma sopra riportata pari ad euro 85.155.624 da destinarsi alle iniziative a favore degli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per un importo complessivo pari ad euro 135.155.624, di cui euro 12.900.000 soggetti alle disposizioni dell'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (c.d. «Decreto fiscale»); Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto, per un ammontare pari ad euro 122.255.624, costituiscono una fattispecie di aiuto di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ritenuto di dover disporre in ordine all'erogazione di dette risorse in un unico contesto normativo; Visto l'art. 34, comma 6, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee» che prevede l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; Ritenuto necessario, anche alla luce delle ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili, continuare a perseguire l'obiettivo del rinnovamento e della ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi logistici ed al riequilibrio modale, avuto riguardo anche alla tutela dell'ambiente; Ritenuto necessario continuare a destinare incentivi per l'acquisizione di veicoli industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale, biometano ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze, al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente; Considerata la perdurante necessita' di prevedere incentivi per il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisizione di trattori stradali rispondenti alla normativa anti-inquinamento euro VI unitamente alla radiazione, tramite rottamazione, dei veicoli piu' obsoleti, ottimizzando cosi' gli effetti favorevoli sull'ambiente e sulla sicurezza della circolazione stradale; Ritenuto opportuno, altresi', incentivare l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi per trasporto intermodale, nonche' l'acquisizione di beni strumentali destinati al trasporto intermodale quali casse mobili e rimorchi porta casse, anche al fine di ottimizzare la catena logistica; Considerato che l'incentivazione per l'acquisto di rimorchi e semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonche' di casse mobili in connessione con l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta a tutte le imprese nel limite del 40 per cento dei costi di investimento necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per andare oltre le norme dell'Unione europea; Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi, ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto nel corso della riunione del 31 gennaio 2020; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.255.624, destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento, rispettivamente ad euro 18.155.624 quali residui dell'annualita' 2019, ad euro 42.100.000 per l'annualita' 2020, ad euro 62.000.000 per l'annualita' 2021. 2. La ripartizione delle suddette risorse fra le varie tipologie d'investimento, fatto salvo quanto dovuto alla societa' «Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Societa' per azioni», quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria, viene definita secondo le medesime proporzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 336 e viene riferita all'arco temporale del biennio 2020-2021. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, per il rinnovo e l'adeguamento del parco veicolare, la radiazione per rottamazione nonche' per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. 4. Le misure di incentivazione sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nonche', ove del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. 5. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo: a) euro 46.400.000 pari al 38% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; b) euro 44.100.000 pari al 36% del totale: 1) per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico a partire da 7 tonnellate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009; 2) per l'acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia; c) euro 29.290.624 pari al 24% del totale per l'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; d) euro 2.465.000 pari al 2% del totale per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse cosi' da facilitare l'utilizzazione di differenti modalita' di trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 6. I contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti. 7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonche' di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile per gli investimenti di cui al comma 5 per singola impresa non puo' superare euro 550.000,00. Qualora l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili. 8. Al fine di evitare il superamento delle intensita' massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e' esclusa la cumulabilita', per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. 9. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all'erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuita' aziendale, presupposto per l'applicazione del presente comma, non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie. 10. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.