IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, comma 4; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176,  che  ha  prorogato,
sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020,  nonche'  le  disposizioni
contenute nelle sopra richiamate ordinanze del Ministro della  salute
30 giugno 2020 e 9 luglio 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020,  n.  178,  che  sostituisce  la  richiamata
ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Vista la nota del  24  luglio  2020,  con  la  quale  la  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della  salute,  in
considerazione di un incremento  dei  casi  COVID-19  in  Bulgaria  e
Romania, si propone di estendere l'obbligo di sorveglianza  sanitaria
e isolamento fiduciario a coloro che negli ultimi quattordici  giorni
abbiano soggiornato o transitato in tali Paesi; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del  richiamato
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e comunque non oltre il 31 luglio
2020, di disporre misure urgenti per la limitazione della  diffusione
della pandemia sul territorio nazionale; 
  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ingresso nel territorio nazionale 
                        da Bulgaria e Romania 
 
  1.  Allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  la  diffusione  del
COVID-19, alle persone che intendono  fare  ingresso  nel  territorio
nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno  soggiornato
o transitato in Bulgaria  o  in  Romania,  si  applica  l'obbligo  di
sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con le  modalita'  di
cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020. 
  2. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e  le  limitazioni  di
cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro della salute
30 giugno  2020,  come  prorogata  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e  di  cui  all'ordinanza  del
Ministro della salute 16 luglio 2020. 
  3. L'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento  fiduciario  di
cui al comma 1 non si applica all'equipaggio dei mezzi di trasporto e
al personale viaggiante dei mezzi di trasporto.