IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 per l'attuazione e il coordinamento 
              delle misure di contenimento e contrasto 
               dell'emergenza epidemiologica COVID-19 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito  in  legge
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante  «Misure
di potenziamento del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e  poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 8, in  base  al  quale  «Il  Commissario
straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di
cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  fino  alla
scadenza del predetto stato di emergenza,  procede,  nell'ambito  dei
poteri conferitigli e con le modalita' previste dalla suddetta norma,
all'acquisizione  e  distribuzione  delle   apparecchiature   e   dei
dispositivi di protezione individuale,  nonche'  di  ogni  necessario
bene strumentale, ... , utile a garantire l'ordinato avvio  dell'anno
scolastico 2020-2021, nonche' a contenere e  contrastare  l'eventuale
emergenza nelle istituzioni scolastiche statali»; 
  Vista la richiesta del Ministro della  salute  del  7  luglio  2020
(prot. GAB 0009137); 
  Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del  3
febbraio 2020, n. 683 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020,
adottate il 28 maggio 2020 e il 22 giugno 2020, recanti, fra l'altro,
le  indicazioni  circa  le  modalita'  di  ripresa  delle   attivita'
didattiche del prossimo anno scolastico; 
  Visto l'avviso di indizione di gara in procedura semplificata e  di
massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione,  entro  il  10
agosto   2020,   di   2.000.000 di kit   rapidi    qualitativi    per
l'effettuazione di test sierologici sull'intero territorio  nazionale
prioritariamente destinati al personale docente e non  docente  delle
scuole pubbliche e private, pubblicato il 9 luglio 2020; 
  Considerato che i  kit  sierologici  di  cui  al  punto  precedente
saranno  distribuiti  ai  medici  di   medicina   generale   per   la
somministrazione al personale docente  e  non  docente  della  scuola
pubblica e privata, che rientrino tra i relativi assistiti,  in  base
ai fabbisogni appositamente definiti; 
  Ritenuto che occorra: 
    a) fornire a ciascun medico di medicina generale il numero di kit
sierologici necessari e, pertanto: 
      i. raccogliere, con modalita' sicure, i  dati  (nome,  cognome,
codice fiscale e istituto scolastico di appartenenza)  del  personale
docente  e  non  docente  destinatario  dell'effettuazione,  su  base
volontaria e con consenso informato,  del  test  sierologico,  in  un
data-base finalizzato ad interfacciarsi con  il  sistema  informativo
Tessera sanitaria; 
      ii. individuare in tal modo, per  ciascun  medico  di  medicina
generale, il  numero  degli  assistiti  appartenenti  al  novero  del
personale docente e non docente interessato; 
    b) dotare  ciascun  medico  di  medicina  generale  del  supporto
tecnologico   necessario   alla   gestione   delle    procedure    di
somministrazione del  test  sierologico,  alla  individuazione  degli
aventi diritto, alla registrazione degli esiti e  alla  comunicazione
degli  eventuali  riscontri  positivi  alla  ASL  competente  per  la
somministrazione   dei   test   molecolari   (tamponi)    finalizzati
all'accertamento della sussistenza attuale dell'infezione da COVID-19
e per la ricostruzione degli eventuali contatti stretti e  gli  altri
adempimenti di competenza; 
    c) estrarre i dati statistici dei test sierologici  somministrati
e  dei  relativi  esiti,  senza  identificare  i  singoli   soggetti,
utilizzando informazioni quantitative, anonime e aggregate; 
    d) analizzare compiutamente l'evoluzione della pandemia  ai  fini
epidemiologici,  estraendo,  esclusivamente  in   forma   anonima   e
aggregata,  i  dati  concernenti  gli  esiti  dei   test   molecolari
somministrati ai soggetti risultati positivi al test sierologico; 
  Visto l'art. 2-sexies del codice in materia di protezione dei  dati
personali adottato con decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
che disciplina  il  trattamento  di  categorie  particolari  di  dati
personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante; 
  Visto l'art. 17-bis del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, concernente  il  trattamento  dei  dati  personali  nel  contesto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale prevede che  «per
motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica e, in
particolare, per garantire la protezione dall'emergenza  sanitaria  a
carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del  COVID-19
mediante adeguate misure di profilassi,  nonche'  per  assicurare  la
diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero  la  gestione
emergenziale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'art.
9, paragrafo 2, lettere g), h), e i), e dell'art. 10 del  regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27
aprile 2016, nonche' dell'art. 2-sexies, comma 2, lettere  t)  e  u),
del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  i
soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile,  di
cui agli articoli 4 e 13 del codice di cui al decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n.  1,  e  i  soggetti  attuatori  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
630 del 3 febbraio 2020,  nonche'  gli  uffici  del  Ministero  della
salute e dell'Istituto superiore di sanita', le strutture pubbliche e
private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e  i
soggetti deputati a  monitorare  e  a  garantire  l'esecuzione  delle
misure disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, anche allo scopo di assicurare la piu' efficace  gestione  dei
flussi e dell'interscambio  di  dati  personali,  possono  effettuare
trattamenti,  ivi  inclusa  la  comunicazione  tra  loro,  dei   dati
personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle  funzioni
ad  essi  attribuite  nell'ambito  dell'emergenza   determinata   dal
diffondersi del COVID-19. 2. La comunicazione dei  dati  personali  a
soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di  cui  al  comma  1,
nonche' la diffusione dei dati personali diversi  da  quelli  di  cui
agli articoli 9 e 10 del citato regolamento (UE)  n.  2016/679,  sono
effettuate nei casi in cui risultino  indispensabili  ai  fini  dello
svolgimento delle attivita'  connesse  alla  gestione  dell'emergenza
sanitaria in atto»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visto l'art. 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
recante norme sulla evoluzione della tessera sanitaria (TS) verso  la
tessera  sanitaria  -   Carta   nazionale   dei   servizi   (TS-CNS);
(ordinamento della tessera sanitaria - Carta nazionale dei servizi); 
 
                               Nomina: 
 
  Il Ministero dell'istruzione quale soggetto attuatore incaricato di
fornire  alla  Ragioneria  generale   dello   Stato   del   Ministero
dell'economia e delle finanze titolare del sistema tessera  sanitaria
- Carta nazionale dei servizi, i dati individuati al precedente punto
a.i, raccolti nel data base del sistema NoiPA, relativi al  personale
docente e non docente delle scuole  statali,  acquisendo  anche,  per
quanto possibile, i  dati  relativi  al  personale  scolastico  della
Regione Valle d'Aosta, delle Province autonome di Trento e Bolzano  e
al personale delle scuole paritarie. 
  La Ragioneria generale dello Stato del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  titolare  del  sistema  tessera  sanitaria  -  Carta
nazionale  dei  servizi  quale  soggetto  attuatore  per  assicurare,
tramite Sogei S.p.a, proprio partner tecnologico: 
    l'integrazione del sistema tessera sanitaria con le funzionalita'
necessarie  per   l'incrocio   dei   dati   forniti   dal   Ministero
dell'istruzione con quelli dei medici di medicina generale fornendo a
ciascuno di loro l'elenco degli assistiti da sottoporre a test; 
    l'integrazione, entro il 20  agosto  2020,  del  sistema  tessera
sanitaria con le funzionalita' necessarie  alla  registrazione  degli
esiti  della   somministrazione   del   test   sierologico   e   alla
comunicazione dei riscontri  positivi  alla  ASL  competente  per  la
somministrazione   dei   test   molecolari   (tamponi)    finalizzati
all'accertamento di infezione da COVID-19, alla  ricostruzione  degli
eventuali contatti stretti e agli altri adempimenti di competenza del
Dipartimento di prevenzione; 
    l'estrazione, con modalita' sicure, in qualita'  di  responsabile
del trattamento di dati, secondo le indicazioni fornite dal Ministero
della salute, in qualita' di titolare del trattamento e il successivo
invio dei dati statistici aggregati e anonimi relativi  all'andamento
della somministrazione e agli esiti dei test sierologici e molecolari
(tamponi), alla Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  del
Ministero della salute, al fine di analizzare compiutamente lo  stato
immunologico  della  popolazione  e  l'andamento  dell'infezione   da
COVID-19, sotto il profilo epidemiologico; 
    l'invio, entro il 27 luglio 2020, alla struttura del  Commissario
straordinario  per  l'emergenza  epidemiologica  COVID-19  dei   dati
quantitativi necessari alla distribuzione dei  kit  sierologici  alle
ASL competenti per territorio, nonche' il successivo invio  dei  dati
statistici aggregati  ed  anonimi  concernenti  il  numero  dei  test
sierologici e molecolari (tamponi) effettuati. 
 
      Roma, 24 luglio 2020 
 
                                 Il Commissario straordinario: Arcuri