IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, che modifica l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, indicando che con decreto di natura non regolamentare
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le
modalita' e le condizioni degli interventi finanziari agevolati a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo
rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394;
Visto l'art. 18-bis (Utilizzo del Fondo rotativo di cui al
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394) del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, che ha sostituito il comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, che, pertanto, dispone: «Le iniziative delle
imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e
consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione
europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformita' con
la normativa europea in materia di aiuti di Stato.»;
Visto il decreto 7 settembre 2016 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante «Riforma degli strumenti finanziari a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo
rotativo 394/81», emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n.
112 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del
2008;
Visto il decreto 8 aprile 2019 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante «Introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese», emanato ai sensi
dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e che reca anche
modifiche all'art. 4, comma 3, e all'art. 6, comma 7, del decreto 7
settembre 2016;
Ritenuto necessario precisare l'ambito di intervento degli
strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle
imprese a valere sul Fondo rotativo 394/81, a seguito dell'estensione
della loro operativita' anche nell'ambito dell'Unione europea
disposta dall'art. 18-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Ritenuto, altresi', necessario, in conformita' all'art. 2, comma
12, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, trasferire al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
l'esercizio delle funzioni spettanti al Ministero dello sviluppo
economico indicate dall'art. 10 del decreto 7 settembre 2016, e
disporre che le delibere e le circolari operative del Comitato
agevolazioni vengano pubblicate sul sito web istituzionale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto 7 settembre 2016
1. Al decreto 7 settembre 2016, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «mercati extra Unione europea», «Paesi extra U.E.» e
«mercati extra U.E.», ovunque ricorrono, sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti parole: «mercati esteri, inclusi quelli di
Stati membri dell'Unione europea,», «Paesi esteri, inclusi Stati
membri dell'Unione europea,» e «mercati esteri, inclusi quelli di
Stati membri dell'Unione europea,», e le parole: «dello sviluppo
economico (www.mise.gov.it)» ovunque ricorrono sono sostituite dalle
seguenti parole: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (www.esteri.it)»;
b) all'art. 3, comma 1:
1) alla lettera c), le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
2) alla lettera c), punto 1), le parole: «piccole e medie imprese
esportatrici» sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese
esportatrici piccole, medie e a media capitalizzazione»;
3) alla lettera c), punto 2), le parole: «piccole e medie» sono
soppresse;
c) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: «in Paesi che non sono membri dell'Unione
europea» sono soppresse, e dopo le parole: «distribuiti con marchio
di imprese italiane» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo i
criteri stabiliti con delibere del Comitato agevolazioni»;
2) al comma 3, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «La
struttura puo' essere costituita da uffici, uno showroom, un
magazzino, un negozio, un corner, centri di assistenza post vendita.
Nel caso di imprese gia' presenti con una propria struttura nel
mercato di riferimento, sono ammesse le spese relative al
potenziamento delle strutture esistenti. Non sono in nessun caso
consentiti la costituzione o il potenziamento di una rete di
distribuzione.»;
4) il comma 4 e' soppresso;
5) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
d) all'art. 5:
1) alla rubrica, dopo le parole: «collegati ad investimenti
italiani» sono aggiunte le seguenti parole: «e a programmi di
assistenza tecnica»;
2) al comma 1, il secondo periodo, e' sostituito dal seguente: «I
programmi di assistenza tecnica, consistono nella formazione tecnica
e nell'assistenza post vendita; quando relativi a formazione tecnica
del personale debbono riguardare investimenti effettuati non piu' di
dodici mesi prima della data di presentazione della domanda di
intervento agevolativo.»;
e) all'art. 7:
1) alla rubrica, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole,
medie e a media capitalizzazione»;
2) al comma 1, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «imprese esportatrici piccole,
medie e a media capitalizzazione»;
3) al comma 2, le parole: «piccole e medie imprese esportatrici»
sono sostituite dalle seguenti parole: «delle imprese di cui al comma
1»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I beneficiari
dell'intervento sono le imprese esportatrici di cui al comma 1,
costituite in forma di societa' di capitali, aventi sede legale in
Italia, che abbiano realizzato nei due esercizi precedenti a quello
di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia
pari ad almeno il 20 per cento del fatturato aziendale totale, o, in
alternativa, che abbiano realizzato nell'ultimo esercizio precedente
a quello di presentazione della domanda anno un fatturato estero pari
almeno al 35% del fatturato aziendale totale.»;
5) al comma 4, le parole: «piccole e medie», ovunque presenti, sono
soppresse;
6) il comma 8, e' soppresso;
7) al comma 9, le parole: «In caso di livello di ingresso uguale o
superiore al livello soglia previsto per la categoria di
appartenenza,» sono soppresse;
f) all'art. 9:
1) al comma 1, le parole: «piccole e medie» sono soppresse e prima
delle parole: «, di cui all'art. 3» sono aggiunte le seguenti parole:
«e a manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in
Italia»;
2) al comma 2, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
g) all'art. 10, le parole: «dello sviluppo economico» sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti parole: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale»;
h) all'art. 14, comma 2, le parole: dello «sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti parole: «degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».