Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale
1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e
sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2
soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di
distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare
un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e
sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e
dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali
focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in
carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento
domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e
dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province
autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della
rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono
specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di
organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a
cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici
di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di
continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di
continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a
un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della
relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I
predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati
dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal
Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze
in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e
le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza
attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le
altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la
consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute
delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome
costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi
di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di
idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze
specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di
prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le
regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio
pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con
l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di
coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i
laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,
in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio
pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno
l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per
infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Le regioni e le province autonome,
ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li
trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la
piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del
COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del
Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la
comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate
adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la
riservatezza dei dati stessi.
1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province
autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre
temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili
esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone
contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
regioni e le province autonome possono stipulare contratti di
locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre
2020.
3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad
implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o
equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le
strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato
supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,
nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di
erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre
2020.
4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo
livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica
e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati
identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio
sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione
risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano
gia' fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e
assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di
assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e assistenza
connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi
di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento
domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti affetti
da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di
terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilita'
tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n.
15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di
organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province
autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei
limiti indicati al comma 10.
4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4,
il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la
sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di
prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione,
nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di
persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione
socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel
territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore
senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita'
di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione,
favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei
risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti
innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con
l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita',
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti
infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche
coadiuvando le Unita' speciali di continuita' assistenziale e i
servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di
cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, possono, in relazione ai modelli organizzativi
regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si
trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in
numero non superiore a otto unita' infermieristiche ogni 50.000
abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto agli
infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri
riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le
medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al
reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita' ogni
50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e
comunque nei limiti di cui al comma 10.
6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita'
speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento
sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'
delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo
precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione
del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita'
assistenziale, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita
rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di
competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze,
in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono
richiedere le relative relazioni.
7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei
pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari
territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui
all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono
conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente
sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non
superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore
settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e'
riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30
euro, inclusivo degli oneri riflessi.
7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione
delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone
conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di
continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021,
incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale
degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56,
regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non
superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore
settimanale massimo di ventiquattro ore.
8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e
sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani
regionali, le regioni e le province autonome provvedono
all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le
funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di
emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di
telemedicina.
9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19
e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,
la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo
di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo
2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale e' complessivamente
incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la
retribuzione dell'indennita' di personale infermieristico di cui
all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo
nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni
di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
l'anno 2020.
10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in
deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione
dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei
commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di
cui al comma 11.
11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata,
per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di
euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione
dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente
la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro,
per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e'
autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine
e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a
1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi
da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita'
legate alla distribuzione delle centrali operative a livello
regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto
previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione
complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a
1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A
annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a
decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro
si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di
riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei
rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione
delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le
finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021,
all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro
per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si
provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di
riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al
comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a
trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei
risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a
1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 18 Rifinanziamento fondi
1. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in
relazione agli interventi previsti dagli articoli 1, commi
1 e 3, 2-bis, commi 1, lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3,
commi 1, 2 e 3, e 4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni
di euro per l'anno 2020, di cui 750 milioni di euro
ripartiti tra le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano sulla base di quanto previsto dalla tabella A
allegata al presente decreto e 660 milioni di euro
ripartiti sulla base di quanto disposto dal decreto del
Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Al
relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019. Le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono, sulla contabilita' dell'anno
2020, all'apertura di un centro di costo dedicato
contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo
pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili
legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso
confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del
Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e provincia autonoma
e' tenuta a redigere un apposito programma operativo per la
gestione dell'emergenza da COVID-19 da approvare da parte
del Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e da monitorare da parte dei
predetti Ministeri congiuntamente.
2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed
urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le
verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario
nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il
termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e' differito al 31
maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio e'
differito al 30 giugno.
3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze
connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il
fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 1.650 milioni di
euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma
10.
4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.»
L'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 27
febbraio 2020, n. 640 (Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.50 del 28 febbraio 2020
«
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 6 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 6 Requisizioni in uso o in proprieta'
1. - 6. Omissis
7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di
beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze
connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su
proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito
il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente,
puo' disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso
di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi
analoghe caratteristiche di idoneita', per ospitarvi le
persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o
in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano
essere attuate presso il domicilio della persona
interessata.»
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 7 Gestione delle risorse umane
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.»
- Si riporta il testo dell'all'articolo 4-bis del
citato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 4-bis Unita' speciali di continuita'
assistenziale
1. Al fine di consentire al medico di medicina generale
o al pediatra di libera scelta o al medico di continuita'
assistenziale di garantire l'attivita' assistenziale
ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10
marzo 2020, presso una sede di continuita' assistenziale
gia' esistente, una unita' speciale ogni 50.000 abitanti
per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.
L'unita' speciale e' costituita da un numero di medici pari
a quelli gia' presenti nella sede di continuita'
assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unita'
speciale: i medici titolari o supplenti di continuita'
assistenziale; i medici che frequentano il corso di
formazione specifica in medicina generale; in via
residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e
iscritti all'ordine di competenza. L'unita' speciale e'
attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore
20,00, e per le attivita' svolte nell'ambito della stessa
ai medici e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per
ora.
2. Il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta o il medico di continuita' assistenziale
comunicano all'unita' speciale di cui al comma 1, a seguito
del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei
pazienti di cui al comma 1. I medici dell'unita' speciale,
per lo svolgimento delle specifiche attivita', devono
essere dotati di ricettario del Servizio sanitario
nazionale e di idonei dispositivi di protezione individuale
e seguire tutte le procedure gia' all'uopo prescritte.
3. Il triage per i pazienti che si recano autonomamente
in pronto soccorso deve avvenire in un ambiente diverso e
separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo
pronto soccorso, al fine di consentire alle strutture
sanitarie di svolgere al contempo le ordinarie attivita'
assistenziali.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia limitatamente alla durata dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.»
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria):
«Art. 11 Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale
degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni,
nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli
indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della
spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo
di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12
dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore,
il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori
sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un
importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo
sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel
triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10
per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio,
qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori
fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali
consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente
dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal
Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla
medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento
dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'anno precedente, fermo restando il rispetto
dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio
sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite,
definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in
diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento
come base di calcolo il personale in servizio al 31
dicembre 2018. Dall'anno 2021, i predetti incrementi di
spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per
la determinazione del fabbisogno di personale degli enti
del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto
stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e
con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30
dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per il
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a
tempo determinato, di collaborazione coordinata e
continuativa e di personale che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.
La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
lavoro successivi all'anno 2004, per personale a carico di
finanziamenti comunitari o privati e relativi alle
assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione
di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il
Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e
delle finanze, possono ulteriormente incrementare i limiti
di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore
alla riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per
servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo. Le
regioni indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti
del servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto
dal comma 1.
4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni
e delle province autonome che provvedono al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale
nel loro territorio senza alcun apporto a carico del
bilancio dello Stato.
[4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non
si applicano alle regioni e alle province autonome che
provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del
Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza
alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.]
4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al quinto periodo:
1) le parole: «il blocco automatico del turn over del
personale del servizio sanitario regionale fino al 31
dicembre dell'anno successivo a quello di verifica,» sono
soppresse;
2) le parole: «per il medesimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre dell'anno successivo a
quello di verifica»;
b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico
del turn over e» sono soppresse;
c) al settimo periodo, le parole: «dei predetti
vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto
vincolo».
4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente:
«2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106».
4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le
parole: «sicurezza degli alimenti» sono aggiunte le
seguenti: «e, specificamente, in possesso dei seguenti
requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b)
diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento
previgente alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
ovvero laurea specialistica o magistrale; c) comprovata
esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero
internazionale e della sicurezza degli alimenti, o
settennale in altri settori, con autonomia gestionale e
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore
privato; d) master o specializzazione di livello
universitario in materia di sanita' pubblica veterinaria o
igiene e sicurezza degli alimenti».
5. Nelle more della formazione della sezione
dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171, introdotto dal comma
4-quater del presente articolo, e comunque entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i direttori generali
degli istituti zooprofilattici sperimentali sono nominati
ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106, sulla base dei requisiti di cui al
citato articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo n. 106 del 2012, come modificato dal comma
4-quinquies del presente articolo.
5-bis. Nelle more della revisione dei criteri di
selezione dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando, per le regioni non
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 171, nelle regioni commissariate ai sensi del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la rosa dei candidati e' proposta
secondo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti
maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico
da attribuire. Entro i medesimi limiti temporali, per le
regioni sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il
presidente della regione effettua la scelta, nell'ambito
della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo,
previa adeguata motivazione, dal relativo ordine. Previo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina prevista
dal primo periodo del presente comma per le regioni
commissariate puo' essere estesa alle regioni sottoposte ai
piani di rientro.»
La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante «Ordinamento
della professione di psicologo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1989, n. 46.
- Si riporta il testo degli articoli 46 e 59, primo
comma, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005:
«ART. 46 - FONDO A RIPARTO PER LA QUALITA'
DELL'ASSISTENZA.
1. E' istituito in ogni singola Regionale un fondo a
riparto per la retribuzione degli istituti soggetti ad
incentivazione come definiti dall'art. 59 lettera B.
2. Il fondo e' finalizzato ad incentivare assetti
organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di
qualita' dell'assistenza primaria.
3. E' demandata alla contrattazione regionale la
definizione di ulteriori contenuti e delle modalita' di
attuazione, secondo quanto definito dall'art. 14 del
presente Accordo.»
«ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
1. In attuazione di quanto previsto all'art. 9 del
presente Accordo, tenuto conto che il distretto deve
assicurare i servizi di assistenza primaria relativi alle
attivita' sanitarie e sociosanitarie (art. 3 quater del
D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni),
ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso il
coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in
ambulatorio e a domicilio, tra il medico di assistenza
primaria, i pediatri di libera scelta, i servizi di
continuita' assistenziale ed i presidi specialistici
ambulatoriali, nonche' con le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo
n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e che il
«Programma delle attivita' territoriali» comprende, come
previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e
successive modifiche ed integrazioni, anche l'erogazione
della medicina generale e specifica le prestazioni ed
attivita' di competenza della stessa risultanti dal
presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali, il
trattamento economico dei medici convenzionati per
l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall'art. 8,
comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si
articola in :
a) quota capitaria per assistito ponderata, per quanto
stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento di
obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti
dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la
medicina associata, l'indennita' di collaborazione
informatica, l'indennita' di collaboratore di studio medico
e l'indennita' di personale infermieristico;
c) quota per servizi calcolata in base al tipo ed ai
volumi di prestazioni, concordata a livello regionale e/o
aziendale comprendente prestazioni aggiuntive, assistenza
programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza
domiciliare integrata, assistenza programmata nelle
residenze protette e nelle collettivita', interventi
aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attivita'
in ospedali di comunita' o strutture alternative al
ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed
utilizzo di particolari standard strutturali e strumentali,
ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende.
Omissis.»