IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993,
che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante
ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998,
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante
«Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali»;
Vista la direttiva 1999/67/CE della Commissione, del 28 giugno
1999, recante «Modifica della direttiva 93/49/CEE che stabilisce la
scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali e per le piante ornamentali»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
9 agosto 2000, recante «Recepimento delle direttive della Commissione
n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno
1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in
applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti
(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE,
93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 3 agosto 2018, recante «Modifiche al decreto
9 agosto 2000 di recepimento delle direttive della Commissione n.
99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999,
relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali
di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151»;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione
del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per
l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n.
690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione
(UE) 2018/2019 della Commissione;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante
«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello
sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione,
dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del
Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le
direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per
quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e
altro materiale riproduttivo vegetale;
Visto, in particolare, l'art. 4 della direttiva di esecuzione (UE)
2020/177;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata alla Corte dei
conti in data 11 marzo 2020 al n. 141;
Considerato che il regolamento (UE) 2016/2031 ha stabilito norme
specifiche per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
(ORNQ) rilevanti per l'Unione;
Considerato che con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
sono stati istituiti gli elenchi degli ORNQ e le soglie ammesse per
tali organismi nonche' le misure volte a prevenirne la presenza sul
materiale riproduttivo vegetale;
Considerato che con direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 sono
stati aggiornati gli elenchi degli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), degli organismi nocivi e delle piante di cui
agli allegati della direttiva 93/49/CEE in materia di materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali, al fine di garantire la
coerenza con l'elenco dei rispettivi ORNQ e le soglie di cui al
regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
Ravvisata la necessita' di recepire la direttiva 2020/177/UE, quale
norma di natura prettamente tecnica le cui condizioni, fissate in
ambito comunitario, sono recepite tal quali nella legislazione
nazionale;
Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 9 agosto 2000, con il
quale e' stata data applicazione, nell'ordinamento nazionale alla
direttiva 93/49/CEE, cosi' come modificata dalla direttiva
1999/67/CE;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui
all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, per via
telematica in data 3 giugno 2020, in risposta a consultazione indetta
mediante posta elettronica;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 9 agosto 2000
1. L'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 9 agosto 2000 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Requisiti fitosanitari dei materiali). - 1. Nel luogo di
produzione i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
risultano, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti
gli organismi nocivi elencati nell'allegato 1 per quanto riguarda i
pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
2. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena
(«ORNQ») sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
che sono oggetto di commercializzazione non supera, almeno a
un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato 1.
3. I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono,
almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi
nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'allegato 1 per
quanto riguarda i materiali di moltiplicazione specifici delle piante
ornamentali, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' di
tali materiali, o da indizi o sintomi degli stessi.
4. I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli
organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi
nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ
previsti negli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento
(UE) 2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'art. 30,
paragrafo 1, di tale regolamento.».