IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma,
della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE
per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine
degli azionisti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione
del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione
delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli
azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio
1996, n. 52;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
codice delle assicurazioni private;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, recante
attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per
quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli
azionisti;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018), e, in
particolare, i principi e criteri direttivi generali e specifici di
cui agli articoli 1 e 7;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 luglio 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della
giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla Parte III del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58
1. All'articolo 90-quinquies, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, le parole «strumenti previsti dall'articolo 1,
comma 2, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti del
mercato monetario».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle Premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che la
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- La direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 maggio
2017, n. 132.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della
Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti
minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la
trasmissione delle informazioni e l'agevolazione
dell'esercizio dei diritti degli azionisti e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4
settembre 2018, n. 223.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26 marzo 1998,
n. 71 (Supplemento Ordinario n. 52).
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
recante «Codice delle assicurazioni private» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 13 ottobre
2005, n. 239 (Supplemento Ordinario n. 163).
- La legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante
«Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 28 dicembre 2005, n. 301
(Supplemento Ordinario n. 208).
- Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
recante «Disciplina delle forme pensionistiche
complementari» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 13 dicembre 2005, n. 289
(Supplemento Ordinario n. 200).
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 30 settembre 1993, n. 230
(Supplemento Ordinario n. 92).
- Il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante
«Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 10 giugno
2019, n. 134.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 7 della legge
4 ottobre 2019, n. 117 recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2018» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 18 ottobre 2019, n. 245:
«"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e
criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge
24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per
l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla
presente legge sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A alla presente legge nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione
del fondo per il recepimento della normativa europea
previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,
n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della citata legge n. 234 del 2012.».
«Art. 7 (Principi e criteri direttivi per la compiuta
attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la
direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento
dell'impegno a lungo termine degli azionisti). - 1.
Nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione
della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto
legislativo 10 maggio 2019, n. 49, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le
integrazioni alla disciplina del sistema di Governo
societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai
requisiti e ai criteri di idoneita' degli esponenti
aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la
conformita' alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni
direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' alle
raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni
emanate dalle autorita' di vigilanza europee in materia;
b) prevedere sanzioni amministrative efficaci,
proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE)
2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure
previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' nazionali competenti a irrogarle. Le
sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere
inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere
superiori nel massimo a 10 milioni di euro.
2. I decreti legislativi per l'attuazione della
direttiva (UE) 2017/828 sono adottati su proposta del
Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dello sviluppo economico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 1 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). - 1. Il decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
90-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, come modificato dal presente decreto:
«Art. 90-quinquies (Accesso ai servizi di regolamento
delle operazioni su strumenti finanziari su base
transfrontaliera). - 1. - 3. Omissis.
4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), e'
effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di gestori
di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli
obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di
Stato, nonche' di gestori di mercati regolamentati di
strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su
valute.».