IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio,  1999,
n. 300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con delibera 8 aprile 2016, n. 12, e con delibera  3
febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del  decreto  20
settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con  il
ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, della cui pubblicazione sul proprio  sito  istituzionale  e'
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007
recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 1028/2018  del  27  giugno  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  162  del  14
luglio 2018 con la quale la societa' Chiesi  Farmaceutici  S.p.a.  e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale  RIARIFY
(formoterolo, glicopirronio bromuro e beclometasone)  e  con  cui  lo
stesso e' stato classificato in classe C(nn) ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, del decreto-legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale  la
societa' Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto  la  riclassificazione
dalla  classe  C(nn)  alla  classe   C   del   medicinale   «Riarify»
(formoterolo, glicopirronio bromuro  e  beclometasone)  relativamente
alla confezione avente A.I.C. numeri 046480012, 046480036,  046480048
e 046480051; 
  Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale  la
societa' Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto  la  riclassificazione
dalla  classe  C(nn)  alla  classe   A   del   medicinale   «Riarify»
(formoterolo, glicopirronio bromuro  e  beclometasone)  relativamente
alla confezione avente A.I.C. n. 046480024; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «Riarify»  (formoterolo,  glicopirronio  bromuro  e
beclometasone) nelle confezioni sotto indicate e'  classificato  come
segue: 
  confezioni: 
    87 mcg / 5 mcg / 9 mcg - soluzione pressurizzata per inalazione -
uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore  per  60  erogazioni  -
A.I.C. n. 046480012 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione  -
uso inalatorio - inalatore (al) - 1 inalatore per  120  erogazioni  -
A.I.C. n. 046480024 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione  -
uso inalatorio- inalatore (al) - 1 inalatore  per  180  erogazioni  -
A.I.C. n. 046480036 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata  per  inalazione-
uso inalatorio- inalatore (al) - confezione multipla: 240  erogazioni
(2 inalatori per 120 erogazioni ciascuno) - A.I.C. n.  046480048  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': C; 
    87 mcg / 5 mcg / 9 mcg- soluzione pressurizzata per inalazione  -
uso inalatorio- inalatore (al) - confezione multipla: 360  erogazioni
(3 inalatori per 120 erogazioni ciascuno) - A.I.C. n.  046480051  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': C.