IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione  dell'articolo  17,  comma
10,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra sgenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE
(e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo  48,  comma
5,  lettera  c),  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326.
(Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli artt. 11 e 12 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la determinazione n. 1028/2018 del 27 giugno 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2018 con  la  quale  la
societa'   Chiesi   Farmaceutici   S.p.a.   e'   stata    autorizzata
all'immissione in commercio  del  medicinale  TRYDONIS  (formoterolo,
glicopirronio bromuro e beclometasone) e con cui lo stesso  e'  stato
classificato in classe C(nn) ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,  n.  189  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale  la
societa' Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto  la  riclassificazione
dalla  classe  C(nn)  alla  classe  C   del   medicinale   «Trydonis»
(formoterolo, glicopirronio bromuro  e  beclometasone)  relativamente
alla confezione avente AIC  NN.  046481014,  046481038,  046481040  e
046481053; 
  Vista la domanda presentata in data 22 giugno 2018 con la quale  la
societa' Chiesi Farmaceutici S.p.a. ha chiesto  la  riclassificazione
dalla  classe  C(nn)  alla  classe  A   del   medicinale   «Trydonis»
(formoterolo, glicopirronio bromuro  e  beclometasone)  relativamente
alla confezione avente A.I.C. n. 046481026; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale  «Trydonis»  (formoterolo,  glicopirronio  bromuro  e
beclometasone) nelle confezioni sotto indicate e'  classificato  come
segue: 
  confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg -  soluzione  pressurizzata  per
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) -  1  inalatore  per  60
erogazioni; 
  A.I.C. n. 046481014 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg -  soluzione  pressurizzata  per
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1  inalatore  per  120
erogazioni; 
  A.I.C. n. 046481026 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg -  soluzione  pressurizzata  per
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) - 1  inalatore  per  180
erogazioni; 
  A.I.C. n. 046481038 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg -  soluzione  pressurizzata  per
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) -  confezione  multipla:
240 erogazioni (2 inalatori per 120 erogazioni ciascuno); 
  A.I.C. n. 046481040 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': C. 
  Confezione: 87 mcg / 5 mcg / 9 mcg -  soluzione  pressurizzata  per
inalazione - uso inalatorio - inalatore (al) -  confezione  multipla:
360 erogazioni (3 inalatori per 120 erogazioni ciascuno); 
  A.I.C. n. 046481053 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': C.