Con delibera del Consiglio Superiore  del  28  febbraio  2020  e'
stata approvata la riforma organizzativa relativa  alla  costituzione
del  nuovo  Dipartimento  tutela  della   clientela   ed   educazione
finanziaria (TEF) della Banca d'Italia, articolato nei Servizi tutela
individuale dei clienti  (TUC),  Vigilanza  sul  comportamento  degli
intermediari (VIC) ed Educazione finanziaria (EDF). 
    La riforma e'  diretta  ad  accrescere  l'intensita'  dell'azione
della Banca in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti
degli intermediari bancari e finanziari e a rafforzare l'attivita' di
tutela dei clienti dei prodotti bancari e finanziari e di  educazione
finanziaria, tramite la costituzione  di  una  struttura  distinta  e
autonoma dal Dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria. 
    La riforma organizzativa ha  decorrenza  dal  22  giugno  2020  e
determina, tra l'altro,  la  soppressione  del  Servizio  tutela  dei
clienti e antiriciclaggio (TCA) del Dipartimento vigilanza bancaria e
finanziaria e il conseguente trasferimento dei compiti in materia  di
antiriciclaggio al Servizio rapporti istituzionali di vigilanza (RIV)
e dei restanti compiti ai Servizi del Dipartimento TEF. 
    In ragione di cio', con il presente provvedimento si  procede  ad
aggiornare al nuovo assetto organizzativo: i) le unita' organizzative
responsabili dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Banca d'Italia ai sensi del Titolo VI del TUB e di quelli in  materia
di   antiriciclaggio,   Arbitro   bancario   finanziario   (ABF)    e
commercializzazione a distanza di servizi finanziari  ai  consumatori
ai sensi del decreto legislativo n.  206/2005  (Codice  del  consumo)
(par. 1); ii) l'individuazione dei titolari dei poteri sostitutivi in
caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi  di
competenza  dei  Servizi  del  Dipartimento  TEF  (par.  2);  iii)  i
riferimenti alle strutture organizzative  contenuti  nella  normativa
della Banca d'Italia diversa da  quella  concernente  i  procedimenti
amministrativi (par. 3). 
1. Individuazione  delle  unita'   organizzative   responsabili   dei
  procedimenti amministrativi 
    L'art. 9 del provvedimento  del  25  giugno  2008  -  cosi'  come
successivamente modificato dai provvedimenti della Banca d'Italia del
21 gennaio 2014, del 4 novembre 2014, del 22 settembre 2015 e  del  6
novembre  2018  -  di   seguito:   «il   regolamento»,   rinvia   per
l'individuazione delle strutture responsabili di ciascun procedimento
amministrativo  o  fase  procedimentale  in  materia  di   vigilanza,
all'elenco allegato al regolamento stesso. 
    Il  provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  21  gennaio  2014
individua il Servizio TCA quale unita' organizzativa responsabile dei
procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto ai sensi  del
Titolo VI del TUB e per quelli in materia  di  commercializzazione  a
distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi del codice del
consumo. 
    Il  Servizio  TCA  e'  competente  inoltre  per  i   procedimenti
amministrativi connessi all'attivita' di contrasto del riciclaggio  e
del  finanziamento  del  terrorismo  e  per  quelli  funzionali  alla
composizione dei collegi dell'Arbitro bancario finanziario (ABF). 
    In relazione ai trasferimenti  di  competenze  determinati  dalla
riforma si  individuano  le  unita'  organizzative  responsabili  dei
procedimenti amministrativi della Banca d'Italia nelle materie  sopra
indicate: 
      1) i procedimenti amministrativi in materia  di  contrasto  del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,  di  cui  al  decreto
legislativo n. 231/2007, sono attribuiti al Servizio RIV; 
      2) i procedimenti amministrativi funzionali  alla  composizione
dei collegi dell'ABF sono attribuiti al Servizio TUC; 
      3) i procedimenti amministrativi e le  fasi  procedimentali  in
materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e  dei  rapporti
con i clienti (titolo VI del TUB) e di commercializzazione a distanza
di servizi  finanziari  ai  consumatori,  ai  sensi  del  Codice  del
consumo, sono attribuiti al Servizio VIC. 
    Nei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 22  giugno
2020 subentra l'unita' organizzativa responsabile in base ai  criteri
stabiliti dalle  presenti  disposizioni.  La  variazione  dell'unita'
responsabile e' comunicata individualmente alle parti  coinvolte  nel
procedimento. 
    In materia di sanzioni amministrative, resta ferma la  competenza
del Servizio  RIV  anche  per  i  procedimenti  sanzionatori  per  la
violazione delle disposizioni in materia di tutela della clientela  e
di correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
2. Individuazione del titolare dei  poteri  sostitutivi  in  caso  di
  inerzia  nella  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi   di
  competenza dei Servizi del Dipartimento TEF 
    Con  provvedimento  del  5  marzo  2013  e'  stato   disciplinato
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art.  2,  comma  9-bis,
della legge n. 241/1990, relativi alla conclusione  dei  procedimenti
della Banca d'Italia in caso di inerzia delle  strutture  competenti.
Relativamente  ai  procedimenti  amministrativi  di  competenza   dei
Servizi del Dipartimento TEF tali poteri si intendono  attribuiti  al
Capo del Dipartimento TEF. 
3. Riferimenti alle strutture contenuti nei provvedimenti normativi e
  a carattere generale della Banca d'Italia 
    In   relazione   alle   modifiche   dell'assetto    organizzativo
richiamate, con il presente  provvedimento  si  procede  altresi'  ad
aggiornare i riferimenti alle strutture organizzative contenuti nella
normativa della  Banca  d'Italia  diversa  da  quella  concernente  i
procedimenti amministrativi. 
    Si dispone pertanto che, a decorrere  dal  22  giugno  2020,  nei
provvedimenti normativi o a carattere generale della Banca d'Italia -
ivi compresi i regolamenti, le circolari e le comunicazioni -  e  nei
protocolli d'intesa  stipulati  con  altre  Autorita'  o  enti,  ogni
riferimento alle strutture organizzative e alle responsabilita' per i
procedimenti amministrativi e le fasi procedimentali  in  materia  di
contrasto del riciclaggio e del finanziamento  del  terrorismo,  ABF,
trasparenza delle  condizioni  contrattuali  e  dei  rapporti  con  i
clienti deve tenere conto  delle  indicazioni  fornite  dal  presente
provvedimento. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 20 luglio 2020 
 
                                        Il direttore generale: Franco