IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 51, primo comma, 117, settimo comma, e 122,
primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165,
che, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, stabilisce in via esclusiva i principi fondamentali
concernenti il sistema di elezione del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei Consigli regionali;
Atteso che tra i principi fondamentali vincolanti per la funzione
legislativa regionale in materia di sistemi elettorali e' stabilito
il principio di promozione delle pari opportunita' tra donne e uomini
nell'accesso alle cariche elettive;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio
2004, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge
15 febbraio 2016, n. 20, che declina i criteri di attuazione del
principio di promozione di pari opportunita' tra uomini e donne
nell'accesso alle cariche elettive, prescrivendo meccanismi formali
di garanzia di tale principio nella disciplina regolativa delle
preferenze e delle candidature;
Ritenuto necessario a tutela dell'unita' giuridica della Repubblica
garantire l'effettivita' del rispetto del principio di accesso alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza ai sensi dell'articolo
51, primo comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 120 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto l'atto di formale diffida da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri alla Regione Puglia in data 23 luglio 2020,
per adeguare, entro il 28 luglio 2020, le disposizioni della propria
legge elettorale ai principi di promozione delle pari opportunita'
tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge 2 luglio 2004,
n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 15
febbraio 2016, n. 20;
Considerato che la Regione interessata non ha provveduto ad
adottare, nel termine indicato, le necessarie disposizioni di
adeguamento della propria legislazione elettorale;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle
imminenti scadenze elettorali a tutela dell'unita' giuridica della
Repubblica;
Visto l'invito al Presidente della Giunta regionale della Regione
Puglia, a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 2020;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Intervento sostitutivo in materia di consultazioni elettorali
regionali per l'anno 2020
1. Il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia
di sistemi di elezione del Presidente e degli altri componenti della
Giunta Regionale, nonche' dei consigli regionali dei principi
fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165,
come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20, integra la
fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120
della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per
l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate.
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e
l'unita' giuridica della Repubblica, nella Regione Puglia per le
elezioni del consiglio regionale, in luogo delle vigenti disposizioni
regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e
salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti
principi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) ciascun elettore puo' esprimere due voti di preferenza, di cui
una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede
utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte;
b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del
medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza.
3. Il Prefetto di Bari e' nominato commissario straordinario con il
compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione
del presente decreto, ivi compresa la ricognizione delle disposizioni
regionali incompatibili con il comma 2, fermo restando il rispetto
del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali di
cui al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n.
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