IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
             delle politiche competitive della qualita' 
                agroalimentare ippiche e della pesca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Vista la domanda presentata dall'Associazione per la  registrazione
della IGP «Olio Lucano», con  sede  in  Potenza,  via  Torraca  92/a,
intesa ad ottenere la registrazione della IGP «Olio Lucano», ai sensi
del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 29646 del 23 aprile 2019 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza prot. PQAI 4 del 30 giugno 2020  n.  35803  con  la
quale l'Associazione per la registrazione della IGP «Olio Lucano», ha
chiesto la protezione a titolo transitorio  della  stessa,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del predetto  regolamento  (UE)  n.  1151/2012,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da   qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione
geografica protetta «Olio Lucano», ricadendo la stessa esclusivamente
sui soggetti interessati che della protezione  a  titolo  provvisorio
faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione   della   denominazione   «Olio
Lucano», in attesa che l'organismo comunitario decida  sulla  domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per  la
registrazione della IGP  «Olio  Lucano»,  assicuri  la  protezione  a
titolo transitorio e a livello nazionale  della  denominazione  «Olio
Lucano», secondo il disciplinare di produzione consultabile nel  sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione «Olio Lucano».