IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34  concernente  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto,  in  particolare,  il  comma   1   dell'art.   24,   recante
«Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP»,  che  prevede  che
non e' dovuto il versamento del saldo  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta in  corso  al  31
dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto  dovuto  per
il medesimo periodo di imposta; non e' altresi' dovuto il  versamento
della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive relativa al periodo di  imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'art. 17,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.
435, ovvero dall'art. 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157;
l'importo  di  tale  versamento  e'  comunque  escluso  dal   calcolo
dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; 
  Visto il comma 2 dell'art. 24,  che  dispone  che  il  comma  1  si
applica esclusivamente ai soggetti, diversi da quelli che determinano
il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis  del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai soggetti di
cui all'art. 162-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, con ricavi di cui all'art. 85, comma 1,  lettere  a)  e
b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di
cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico  non  superiori  a
250 milioni di euro nel periodo  d'imposta  precedente  a  quello  in
corso alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34; 
  Visto il comma 3 dell'art. 24, che prevede che le disposizioni  del
medesimo art. 24  si  applicano  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19», e successive modifiche; 
  Visto il comma 4  dell'art.  24,  che  istituisce  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  con
una dotazione di 448 milioni di euro  finalizzato  a  ristorare  alle
regioni e alle province autonome  le  minori  entrate  derivanti  dal
comma 1 del medesimo art. 24 non compensate dai meccanismi automatici
previsti per il finanziamento della sanita'; 
  Considerato che il predetto fondo e' costituito da una quota di 228
milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita dalle regioni
a statuto ordinario che hanno stabilito maggiorazioni di aliquota per
i soggetti previsti dalla norma agevolativa e per la  restante  quota
di 220 milioni di euro relativa alla perdita di gettito subita  dalle
autonomie speciali, ivi compresa la Regione Siciliana per la quota di
gettito ad aliquota base che la legislazione vigente non  destina  al
finanziamento sanitario corrente, pari a 11,92 milioni di euro; 
  Visto il medesimo comma 4, che dispone, altresi',  che  al  riparto
del predetto fondo tra regioni e province autonome  si  provvede  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Vista l'intesa sancita tra il Governo, le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano  in  sede  di  Conferenza  Stato-regioni
nella seduta del 20 luglio 2020; 
  Visto il comma 2 dell'art. 111, che,  al  fine  di  monitorare  gli
effetti dell'emergenza Covid-19 con  riferimento  alla  tenuta  delle
entrate  delle  regioni  e  delle  province  autonome   rispetto   ai
fabbisogni di spesa,  prevede  l'istituzione  di  un  tavolo  tecnico
presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  presieduto  dal
Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, con il  compito
di esaminare le  conseguenze  connesse  all'emergenza  COVID-19,  con
riferimento alla possibile perdita di gettito relativa  alle  entrate
regionali, non  compensata  da  meccanismi  automatici,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione; 
  Considerato che il suddetto tavolo e' stato istituito  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 giugno 2020; 
  Ravvisata la necessita' di procedere con l'emanazione  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previsto  dal  comma  4
dell'art. 24, per la ripartizione del predetto fondo di  448  milioni
di euro tra regioni e province autonome. 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il fondo di cui al comma 4 dell'art.  24  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34 e' ripartito tra le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano secondo  gli  importi  indicati  nell'allegata
tabella, che rappresenta parte  integrante  del  presente  decreto  e
sulla  quale  e'  stata  sancita  intesa  in   sede   di   Conferenza
Stato-regioni in data 20 luglio 2020. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 luglio 2020 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri