IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  82,  comma  1,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto  di  cui  al
comma 8 del  medesimo  articolo  e'  determinata  una  indennita'  di
funzione per il sindaco, il presidente della provincia  e  gli  altri
amministratori degli enti locali ivi indicati; 
  Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al  quale  «la  misura
delle indennita' di funzione e dei gettoni  di  presenza  di  cui  al
presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a  carico  del
bilancio dello Stato,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  4
aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell'indennita' di funzione e dei  gettoni  di  presenza
per gli amministratori locali, a norma dell'art.  23  della  legge  3
agosto 1999, n. 265»; 
  Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266  del  2005,  il  quale
dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennita' di
funzione spettanti ai sindaci, per esigenze  di  coordinamento  della
finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10
per  cento  rispetto  all'ammontare  risultante  alla  data  del   30
settembre 2005; 
  Visto l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
che ha introdotto il comma 8-bis al  menzionato  art.  82,  il  quale
dispone che la misura dell'indennita' di funzione di cui al  medesimo
art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti,  e'  incrementata  fino  all'85  per  cento  della   misura
dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione  fino
a 5.000 abitanti; 
  Visti i commi  2  e  3  del  richiamato  art.  57-quater,  i  quali
dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura
del  maggior  onere  sostenuto  dai  comuni  per  la   corresponsione
dell'incremento dell'indennita' previsto dalla disposizione di cui al
comma 1 del medesimo art. 57-quater, e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno,  un  apposito  fondo  con  una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020  e
che lo stesso e' ripartito tra i comuni interessati con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali; 
  Considerato  che,  per  le  predette  finalita',  nel  bilancio  di
previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020  e
per il triennio 2020-2022, e' stato istituito il Capitolo  1394,  con
una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 a decorrere dal 2020; 
  Visti: l'art. 14, comma 1, lettera o)  del  vigente  statuto  della
Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione  esclusiva  della
medesima Regione la materia del «regime degli  enti  locali  e  delle
circoscrizioni relative» nonche' gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di  modifica  dei  rispettivi
statuti speciali, che attribuiscono alla legislazione esclusiva delle
Regioni   Valle   d'Aosta,   Sardegna,   Friuli-Venezia   Giulia    e
Trentino-Alto Adige la potesta' legislativa esclusiva in  materia  di
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali nella seduta del 23 giugno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Indennita' di funzione dei sindaci 
                  dei comuni fino a 3.000 abitanti 
 
  1. Le misure  mensili  dell'indennita'  di  funzione  spettante  ai
sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con  popolazione
fino  a  3.000  abitanti,  stabilite   dal   decreto   del   Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma  restando
la riduzione del 10 per cento di cui  all'art.  1,  comma  54,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, fino all'85  per  cento  della  misura  dell'indennita'
stabilita per  sindaci  dei  comuni  con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti.