IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 82, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il quale dispone che con il decreto di cui al
comma 8 del medesimo articolo e' determinata una indennita' di
funzione per il sindaco, il presidente della provincia e gli altri
amministratori degli enti locali ivi indicati;
Visto il comma 8 del citato art. 82, in base al quale «la misura
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4
aprile 2000, n. 119: «Regolamento recante norme per la determinazione
della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3
agosto 1999, n. 265»;
Visto l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005, il quale
dispone che gli emolumenti ivi indicati, tra i quali le indennita' di
funzione spettanti ai sindaci, per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica sono rideterminati in riduzione, nella misura del 10
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
settembre 2005;
Visto l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
che ha introdotto il comma 8-bis al menzionato art. 82, il quale
dispone che la misura dell'indennita' di funzione di cui al medesimo
art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000
abitanti, e' incrementata fino all'85 per cento della misura
dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti;
Visti i commi 2 e 3 del richiamato art. 57-quater, i quali
dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura
del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione
dell'incremento dell'indennita' previsto dalla disposizione di cui al
comma 1 del medesimo art. 57-quater, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e
che lo stesso e' ripartito tra i comuni interessati con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali;
Considerato che, per le predette finalita', nel bilancio di
previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020 e
per il triennio 2020-2022, e' stato istituito il Capitolo 1394, con
una dotazione finanziaria di euro 10.000.000,00 a decorrere dal 2020;
Visti: l'art. 14, comma 1, lettera o) del vigente statuto della
Regione Siciliana che attribuisce alla legislazione esclusiva della
medesima Regione la materia del «regime degli enti locali e delle
circoscrizioni relative» nonche' gli articoli 1, 4, 5 e 6 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, di modifica dei rispettivi
statuti speciali, che attribuiscono alla legislazione esclusiva delle
Regioni Valle d'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige la potesta' legislativa esclusiva in materia di
«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 23 giugno 2020;
Decreta:
Art. 1
Indennita' di funzione dei sindaci
dei comuni fino a 3.000 abitanti
1. Le misure mensili dell'indennita' di funzione spettante ai
sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione
fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando
la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennita'
stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti.