LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
  visto il decreto del  Presidente  della  Regione  Campania  del  20
luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20
e 21 settembre 2020 i comizi  per  l'elezione  del  Presidente  della
Giunta regionale e per  il  rinnovo  del  Consiglio  regionale  della
Campania; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Liguria del 23 luglio
2020, n. 4226 con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e  21
settembre 2020 i comizi per l'elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21  luglio
2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e  21
settembre 2020 i comizi per l'elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Puglia del  3  agosto
2020, n. 324, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e  21
settembre 2020 i comizi per l'elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Toscana del 1° agosto
2020, n. 104, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e  21
settembre 2020 i comizi per l'elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con
eventuale ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del  20
luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati per  i  giorni
20 e 21  settembre  2020  i  comizi  per  il  rinnovo  del  Consiglio
regionale e dei consigli comunali; 
  visto il decreto del Presidente della Regione Veneto del 30  luglio
2020, n. 76, con il quale sono stati convocati per i giorni 20  e  21
settembre 2020 i comizi per l'elezione del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto; 
  visti: 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31  luglio  2005,
n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28  e  successive
modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la  RAI,  nonche'  gli  Atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche; 
  d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999,  n.  1,  recante
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
  e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215,  recante  «Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  f) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  g) vista la legge 17 febbraio 1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»; 
  h) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per
l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»; 
  i) vista la legge della Regione  Campania  27  marzo  2009,  n.  4,
«Legge elettorale» come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
6 febbraio 2015, n. 3; 
  l) vista la legge statutaria della Regione Liguria 3  maggio  2005,
n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria; 
  m) vista la legge statutaria della Regione Liguria 13 maggio  2013,
n. 1, recante «Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria
3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria)  sul  numero  dei
consiglieri e degli assessori»; 
  n) vista la legge della Regione Marche 16  dicembre  2004,  n.  27,
recante «Norme per l'elezione del consiglio e  del  presidente  della
Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale
20 febbraio 2015, n. 5; 
  o) vista la legge della Regione  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla
legge regionale 10 marzo 2015, n. 7; 
  p) vista la legge della Regione Toscana 26 settembre 2014,  n.  51,
recante  «Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
presidente della Giunta regionale»; 
  q) vista la legge della Regione  Veneto  16  gennaio  2012,  n.  5,
recante «Norme per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta  e  del
Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale 25 maggio
2018, n. 19; 
  r) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art.  1,  comma
2,  della  delibera  sulla  comunicazione  politica  e   i   messaggi
autogestiti nei periodi non  interessati  da  campagne  elettorali  o
referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta  del
18 dicembre 2002, che  le  predette  elezioni  interessano  oltre  un
quarto del corpo elettorale; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il  decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, sesto comma, della richiamata legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  f),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta
regionale e per il rinnovo  del  Consiglio  regionale  delle  Regioni
Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta  e  Veneto,
previste per i giorni 20 e 21 settembre 2020, e per i giorni  4  e  5
ottobre 2020, limitatamente  alle  regioni  in  cui  e'  previsto  un
eventuale turno di ballottaggio. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1.