IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017,
n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni  per  l'introduzione  per  una  misura   nazionale   di
contrasto alla poverta'», e  in  particolare  l'art.  22,  che  detta
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale  delle  politiche  attive
del lavoro - ANPAL; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento  della  riforma  della  struttura  dello   Stato,   in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativi  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ed,
in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie
per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019 recante la «Ripartizione in capitoli  delle  Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno  finanziario  2020  e  per  il  triennio  2020-2022»  ed,   in
particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Considerato che, nella tabella 4  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio
finanziario 2020, le risorse stanziate quale contributo statale  alle
spese di funzionamento dei centri  per  l'impiego  sono allocate  sul
capitolo 1232 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese  di
funzionamento dei centri per l'impiego» - Missione 26 (Politiche  per
il lavoro) - Programma 10 - Azione - «Promozione e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori svolta  dall'Agenzia  nazionale  per  le
politiche  attive  del  lavoro»   di   competenza   del   Centro   di
responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale; 
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del  mercato  del  lavoro»  ed,  in  particolare,
l'art.  3 concernente  la partecipazione  dei   comuni   agli   oneri
logistici dei servizi per l'impiego; 
  Visto l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, con il quale e' stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano  straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e  delle  politiche  attive
del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3,  del  decreto-legge
n. 4 del 2019; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
pro tempore 28 giugno 2019, n. 74 concernente  l'Adozione  del  Piano
straordinario di potenziamento  dei  centri  per  l'impiego  e  delle
politiche attive del lavoro; 
  Vista la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019,  recante
«Intesa sul Piano  straordinario  di  potenziamento  dei  centri  per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art.
12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4,  convertito  in
legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del
18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  talune  modifiche   del   Piano
straordinario di potenziamento  dei  centri  per  l'impiego  e  delle
politiche attive del lavoro, nonche'  del  decreto  di  adozione  del
medesimo; 
  Acquisita in data 7 maggio 202 l'intesa della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente  decreto,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'art. 18 del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il  Piano  straordinario  di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del
lavoro, approvato come  da  intesa  dalla  Conferenza  Stato-regioni,
nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019; 
    c) «Risorse per il  potenziamento,  anche  infrastrutturale,  dei
CPI»: le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  258,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera
b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.