IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 40; 
  Visto il decreto del 30 aprile 2015 del Ministro  della  salute  di
concerto  con  il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri con delega  alla  politiche  europee,  con  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze concernente «Procedure operative e soluzioni tecniche
per un'efficace azione di  farmacovigilanza  adottate  ai  sensi  del
comma 344 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge  di
stabilita' 2013)»; 
  Visto il regolamento (UE)  n.  712/2012  della  Commissione  del  3
agosto  2012,  che  modifica  il  regolamento   (CE)   n.   1234/2008
concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  medicinali  per  uso  umano  e  di
medicinali veterinari; 
  Vista la determina del direttore generale dell'AIFA n.  DG/821/2018
del 24 maggio 2018  concernente  «Criteri  per  l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai
sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 4  agosto  2017,  n.  124»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 133 dell'11 giugno 2018; 
  Considerato  che  tutti  i  medicinali  autorizzati  con  procedura
nazionale a base di eparina sodica o calcica,  per  uso  parenterale,
hanno attualmente un riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
(RCP) conforme  al  testo  previsto  dal  decreto  10  febbraio  2003
«Modifica degli stampati di specialita' medicinali contenenti eparina
non frazionata sodica o calcica ad uso parenterale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2003; 
  Tenuto  conto  che  il  testo  dell'RCP,  di  tutti  i   medicinali
autorizzati con procedura  nazionale  a  base  di  eparina  sodica  o
calcica, per uso parenterale, sulla  base  delle  attuali  conoscenze
scientifiche, di quanto  stabilito  dalla  Guideline  on  Summary  of
Product Characteristics Rev. 2 (Settembre 2009) («The  dosage  should
be clearly specified for each method and route of administration  and
for each indication, as appropriate»)  nonche'  dall'Allegato  2  del
decreto legislativo n. 219/2006 relativamente  alle  informazioni  da
riportare  nel  RCP,  risulta  attualmente  carente  di  informazioni
fondamentali relative alla posologia da utilizzare per le indicazioni
terapeutiche autorizzate,  e  che  le  informazioni  previste  per  i
paragrafi  di  sicurezza  risultano  carenti  rispetto  alle  attuali
conoscenze scientifiche e cliniche; 
  Ritenuto opportuno,  a  tutela  della  salute  pubblica,  di  dover
modificare, in accordo alla normativa sopravvenuta, gli stampati  dei
medicinali per  uso  parenterale  contenenti  come  principio  attivo
eparina non frazionata sodica o calcica; 
  Tenuto conto del parere espresso dall'Area legale, con nota  del  9
aprile 2019  prot.  AL/P  N.  40714,  che,  interpellata  in  merito,
concorda  con  l'opportunita'  di  procedere  ad  una  revisione   ed
armonizzazione di tali RCP, finalizzata a superare le previsioni  del
soprariportato decreto, non piu' in linea con le  attuali  conoscenze
scientifiche,  attraverso  l'emanazione  di   una   determina   della
Direzione generale; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'8, 9 e 10 maggio  2019  verbale
n. 10, che ha ravvisato la necessita' di «procedere ad una  revisione
ed armonizzazione degli RCP  dei  prodotti  a  base  di  eparina  non
frazionata sodica o  calcica,  per  uso  parenterale,  finalizzata  a
superare le previsioni del summenzionato decreto, non piu'  in  linea
con le attuali conoscenze scientifiche» e che, per  tale  motivo,  ha
conferito  mandato  al  competente  Ufficio  di   AIFA   «Valutazioni
medicinali biologici» di predisporre un «CoreSmPC» per i medicinali a
base di eparina non frazionata sodica o calcica, per uso parenterale,
al  quale  le  aziende   siano   tenute   ad   uniformarsi   mediante
presentazione di opportuna domanda di variazione; 
  Visto l'ulteriore  parere  espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del  13,  15,  20,  26  maggio  2020
verbale n. 24, che  ha  approvato  il  testo  dell'RCP  proposto  dal
competente  Ufficio  di  AIFA  «Valutazioni  medicinali   biologici»,
definito sulla base delle  evidenze  scientifiche  a  supporto  delle
indicazioni terapeutiche, delle posologie,  delle  controindicazioni,
delle  avvertenze  e  delle  interazioni,  facendo   riferimento   al
Martindale, alla banca dati Micromedex, nonche' ad altre linee  guida
e documenti di riferimento nazionali, europei ed U.S.A.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  degli  stampati  di  medicinali  contenenti   eparina   non
           frazionata sodica o calcica ad uso parenterale 
 
  1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari  di  autorizzazione
all'immissione in commercio (A.I.C.) di medicinali,  autorizzati  con
procedura  di  autorizzazione  nazionale,  contenenti   eparina   non
frazionata sodica o calcica ad uso parenterale, di  presentare  entro
novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  determina,
all'Ufficio procedure post autorizzative  di  AIFA,  una  domanda  di
variazione di Tipo IB - C.I.z,  o  altre  opportune  variazioni,  ove
necessario, ai  sensi  del  regolamento  CE  1234/2008  e  successive
modificazioni ed integrazioni, per modificare  gli  stampati  secondo
quanto indicato nel  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
(RCP) allegato e che  costituisce  parte  integrante  della  presente
determina. 
  2. Gli stampati dei medicinali contenenti  eparina  non  frazionata
sodica o  calcica  ad  uso  parenterale,  autorizzati  con  procedura
nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, dovranno  riportare  quanto  indicato  nel  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto (RCP) allegato e che  costituisce  parte
integrante della presente determina.