IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie Generale, del  17  giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  Direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce le procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per  uso  umano  e
veterinario e l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie  generale  n.  156  del  7
luglio  2006,  concernente  «Elenco  dei  medicinali  di  classe   a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n.  227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232
(legge di Bilancio 2017), la quale ha previsto che, entro il 31 marzo
2017, fossero stabiliti dall'AIFA i criteri  per  la  classificazione
dei farmaci innovativi e ad innovativita' condizionata e dei  farmaci
oncologici innovativi e le modalita' per la valutazione degli effetti
dei predetti farmaci  ai  fini  della  permanenza  del  requisito  di
innovativita', nonche' le modalita' per la  eventuale  riduzione  del
prezzo di rimborso a carico del SSN; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, il suo art. 1, commi 408-409,
con  i  quali  e'  stato  previsto  un  monitoraggio  degli   effetti
dell'utilizzo dei farmaci  innovativi  e  innovativi  oncologici  sul
costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il comunicato «Comunicazione  AIFA  sui  farmaci  innovativi»
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 50162/2019 del  6  maggio  2019  recante
classificazione, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  della  legge  8
novembre  2012,  n.  189,  del  medicinale  per  uso  umano   KYMRIAH
(tisagenlecleucel) approvato con procedura centralizzata,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  116  del  20
maggio 2019; 
  Vista la determina AIFA n. 1264/2019  del  7  agosto  2019  recante
classificazione   del    medicinale    per    uso    umano    KYMRIAH
(tisagenlecleucel), ai sensi dell'art. 8, comma 10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019; 
  Tenuto conto che il medicinale KYMRIAH  (tisagenlecleucel)  risulta
essere inserito sia  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 10, comma 2, legge 8 novembre 2012, n. 189,  come  definito
dall'art. 1, comma 1, dell'accordo Stato regioni del 18 novembre 2010
(Rep.Atti n. 197/CSR), sia in quello dei medicinali che hanno accesso
ai fondi di cui all'art. 1, commi 401 e ss. della legge  11  dicembre
2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) a seguito di determina AIFA  n.
1264/2019 del 7 agosto 2019; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 1 del suddetto provvedimento «La
validita' del suddetto riconoscimento e' limitata a 12 mesi,  termine
oltre il quale l'innovativita' dovra'  essere  confermata  dalla  CTS
dell'AIFA»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 luglio  2020  con  cui  e'
stata confermata l'innovativita' alla specialita' medicinale  KYMRIAH
(tisagenlecleucel), per i  restanti ventiquattro  mesi  successivi  a
quelli indicati nella determina AIFA n. 1264/2019 del 7 agosto 2019. 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                       Conferma del requisito 
                    di innovativita' terapeutica 
 
  E'  confermato  il  requisito  di  innovativita',  per  i  restanti
ventiquattro mesi successivi a quelli indicati nella  determina  AIFA
n.  1264/2019   del   7   agosto   2019,   del   medicinale   KYMRIAH
(tisagenlecleucel). 
  Restano invariate le condizioni negoziali correnti.