IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni devono attenersi, nell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 665, il quale, al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2018, riconosce ai soggetti pubblici o privati, proprietari o conduttori di fondi colpiti da detti eventi, un contributo, in forma di voucher, in misura fino al 50% delle spese sostenute e documentate per la rimozione e il recupero degli alberi caduti o abbattuti; Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia Veneto e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 560 del 7 dicembre 2018, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Veneto, e Provincie autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; Considerato che, ai sensi dell'art 1 dell'ordinanza n. 558/2018, i presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, nonche' il direttore della protezione civile della Regione Lombardia sono stati nominati, ciascuno per il proprio ambito territoriale, quali commissari delegati per fronteggiare l'emergenza, nonche' predisporre ed attuare il piano degli interventi a tal fine necessari e che, alle stesse attivita' e per le stesse motivazioni, provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto, in particolare, l'art. 12 della sopra richiamata ordinanza n. 558/2018, cosi' come modificato dall'ordinanza n. 560/2018, con il quale sono state date disposizioni in merito agli interventi da porre in essere da parte dei commissari delegati o dei soggetti attuatori dagli stessi individuati, per la rimozione degli alberi e dei materiali vegetali abbattuti a causa degli eventi meteorologici che hanno determinato la situazione di emergenza, a seguito della preventiva individuazione degli ambiti territoriali di intervento; Preso atto della varieta' e molteplicita' degli assetti e delle tipologie di proprieta' fondiaria presenti nei territori colpiti dai predetti eventi atmosferici, dove si affiancano in vario modo proprieta' pubbliche, private e collettive di diversa estensione e dislocazione geografica; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assegnare le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 665, della citata legge n. 145/2018 ai menzionati commissari delegati per l'emergenza, affinche' provvedano direttamente, ciascuno nel rispetto della propria autonomia decisionale, ad attribuire agli aventi diritto il contributo previsto dalla citata norma, anche alla luce delle specifiche e peculiari situazioni dagli stessi riscontrate in sede di individuazione degli ambiti territoriali di intervento come previsto dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; Tenuto conto che e' necessario definire i criteri, le condizioni e le modalita' di massima con cui i commissari delegati per l'emergenza provvedono a riconoscere il contributo previsto dall'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018; Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Ravvisata l'opportunita' di demandare a ciascuna regione o provincia autonoma l'individuazione dello strumento degli aiuti di Stato da utilizzare quale base normativa per il riconoscimento del contributo di cui al presente decreto a seconda delle scelte operative che saranno adottate al riguardo, anche in considerazione della necessita' di armonizzarle con le iniziative eventualmente gia' avviate per far fronte ai danni e ai rischi per la salvaguardia delle foreste e delle aree boschive colpite dagli eccezionali eventi atmosferici oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», adottato a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2019, n. 148948 con il quale sono state apportate modifiche alla struttura dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al fine di adeguarlo alla nuova articolazione organizzativa recata dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25/2019; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 204 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il formale concerto preventivo del Ministero dello sviluppo economico, ricevuto con nota n. 3238 del 12 febbraio 2020, e del Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuto con nota n. 3528 del 27 febbraio 2020; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione Con il presente decreto, al fine di favorire il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 665 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate ai commissari delegati per fronteggiare l'emergenza nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano nominati in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 558/2018, ovvero ai soggetti attuatori dagli stessi individuati ai sensi del comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo, in misura proporzionale alle superfici in ettari delle aree ove sono stati riscontrati danni consistenti o la completa distruzione delle foreste, secondo gli importi riportati nella Tabella A. Il contributo, a favore dei proprietari o conduttori di terreni colpiti dai suddetti eventi atmosferici e' finalizzato al rimborso in misura fino al 50% dei costi sostenuti in relazione agli interventi di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti o abbattuti per effetto di detti eventi, e viene concesso, sotto forma di «voucher», secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo le scelte operative che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 intendera' adottare per le finalita' di cui al presente decreto.