IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   relativo   alle   «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativa alle «nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi»,
ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri
e  delle  modalita'  cui   le   amministrazioni   devono   attenersi,
nell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici,  di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili  finanziari
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021» e, in particolare, l'art. 1,
comma 665, il quale, al fine di promuovere il  ripristino  ambientale
delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici  verificatesi
nei mesi di ottobre e novembre 2018, riconosce ai soggetti pubblici o
privati, proprietari o conduttori di fondi colpiti da  detti  eventi,
un contributo, in forma di voucher, in misura fino al 50% delle spese
sostenute e documentate per la rimozione e il recupero  degli  alberi
caduti o abbattuti; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8  novembre  2018
con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di  emergenza
nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto
e delle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  interessati  dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre
2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 558 del 15 novembre 2018 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Sicilia  Veneto  e  delle  Provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 559 del 29 novembre 2018 recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Calabria,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Sicilia  Veneto  e  delle  Provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 560 del 7 dicembre 2018, recante: «Ulteriori disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che  hanno  interessato  il  territorio  delle  Regioni
Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Toscana,  Veneto,  e   Provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano  colpito  dagli  eccezionali  eventi
meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art 1 dell'ordinanza n. 558/2018,  i
presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto,  nonche'  il
direttore della protezione civile della Regione Lombardia sono  stati
nominati,  ciascuno  per  il  proprio  ambito   territoriale,   quali
commissari delegati per fronteggiare l'emergenza, nonche' predisporre
ed attuare il piano degli interventi a tal fine necessari e che, alle
stesse  attivita'  e  per  le  stesse  motivazioni,  provvedono,  nei
rispettivi ambiti territoriali di competenza, le Province autonome di
Trento e Bolzano; 
  Visto, in particolare, l'art. 12 della sopra  richiamata  ordinanza
n. 558/2018, cosi' come modificato dall'ordinanza n. 560/2018, con il
quale sono state date disposizioni in merito agli interventi da porre
in essere da parte dei commissari delegati o dei  soggetti  attuatori
dagli stessi  individuati,  per  la  rimozione  degli  alberi  e  dei
materiali vegetali abbattuti a causa degli eventi  meteorologici  che
hanno  determinato  la  situazione  di  emergenza,  a  seguito  della
preventiva individuazione degli ambiti territoriali di intervento; 
  Preso atto della varieta' e molteplicita'  degli  assetti  e  delle
tipologie di proprieta' fondiaria presenti nei territori colpiti  dai
predetti  eventi  atmosferici,  dove  si  affiancano  in  vario  modo
proprieta' pubbliche, private e collettive di  diversa  estensione  e
dislocazione geografica; 
  Ravvisata,  pertanto,  l'opportunita'  di  assegnare   le   risorse
finanziarie di cui all'art. 1,  comma  665,  della  citata  legge  n.
145/2018 ai menzionati commissari delegati per l'emergenza, affinche'
provvedano  direttamente,  ciascuno  nel   rispetto   della   propria
autonomia  decisionale,  ad  attribuire  agli   aventi   diritto   il
contributo  previsto  dalla  citata  norma,  anche  alla  luce  delle
specifiche e peculiari situazioni dagli stessi riscontrate in sede di
individuazione degli ambiti territoriali di intervento come  previsto
dall'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; 
  Tenuto conto che e' necessario definire i criteri, le condizioni  e
le modalita' di massima con cui i commissari delegati per l'emergenza
provvedono a riconoscere il contributo previsto  dall'art.  1,  comma
665, della legge n. 145/2018; 
  Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali  e  comunitarie  in
materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli  107
e  108  del  trattato  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Ravvisata  l'opportunita'  di  demandare  a  ciascuna   regione   o
provincia autonoma l'individuazione dello strumento  degli  aiuti  di
Stato da utilizzare quale base normativa per  il  riconoscimento  del
contributo  di  cui  al  presente  decreto  a  seconda  delle  scelte
operative che saranno adottate al riguardo, anche  in  considerazione
della necessita' di armonizzarle con le iniziative eventualmente gia'
avviate per far fronte ai danni e ai rischi per la salvaguardia delle
foreste e  delle  aree  boschive  colpite  dagli  eccezionali  eventi
atmosferici oggetto della delibera del Consiglio dei Ministri  dell'8
novembre 2018; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio  2019,  n.   25,   recante   il   «Regolamento   concernente
organizzazione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma  9,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»,  adottato  a  norma  dell'art.  1,
comma 9, del decreto legge 12 luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  15
luglio 2019, n. 148948 con il quale sono  state  apportate  modifiche
alla struttura dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al  fine
di adeguarlo alla nuova articolazione organizzativa recata dal  sopra
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25/2019; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   204   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il formale concerto preventivo del Ministero  dello  sviluppo
economico, ricevuto con nota n. 3238 del  12  febbraio  2020,  e  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuto con  nota  n.  3528
del 27 febbraio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Con  il  presente  decreto,  al  fine  di  favorire  il  ripristino
ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici per i quali e'
stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  deliberazione   del
Consiglio dei  Ministri  8  novembre  2018,  le  risorse  finanziarie
stanziate dall'art. 1, comma 665 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145,  sono  assegnate  ai  commissari   delegati   per   fronteggiare
l'emergenza nelle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia  e
le Province autonome di Trento e Bolzano nominati in  base  a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 558/2018, ovvero  ai
soggetti attuatori dagli stessi individuati ai  sensi  del  comma  2,
ultimo periodo, del medesimo articolo, in misura  proporzionale  alle
superfici in ettari delle  aree  ove  sono  stati  riscontrati  danni
consistenti o la completa  distruzione  delle  foreste,  secondo  gli
importi riportati nella Tabella A. 
  Il contributo, a favore dei proprietari  o  conduttori  di  terreni
colpiti dai suddetti eventi atmosferici e' finalizzato al rimborso in
misura fino al 50% dei costi sostenuti in relazione  agli  interventi
di rimozione e recupero di alberi o tronchi caduti  o  abbattuti  per
effetto di detti eventi, e viene concesso, sotto forma di  «voucher»,
secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e nel rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di  aiuti  di  Stato  ai  sensi
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, secondo le scelte operative che ciascuno dei soggetti di cui
al comma 1 intendera' adottare per le finalita' di  cui  al  presente
decreto.