Estratto determina AAM/AIC n. 95 del 3 agosto 2020 
 
    Procedura europea n. DE/H/6101/001/DC 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  DICLOFENAC
KAPPLER PHARMA, nella forma e confezioni alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Kappler Pharma Consult GmbH, con sede  legale  e
domicilio fiscale in Leiphem, Fonyoder Strasse  18,  89340,  Germania
(DE). 
    Confezioni: 
      «140 mg cerotti medicati» 2 cerotti in bustina  carta/PE/AL/EAA
- A.I.C. n. 048717019 (in base 10) 1GGR6V (in base 32); 
      «140 mg cerotti medicati» 5 cerotti in bustina  carta/PE/AL/EAA
- A.I.C. n. 048717021 (in base 10) 1GGR6X (in base 32); 
      «140 mg cerotti medicati» 7 cerotti in bustina  carta/PE/AL/EAA
- A.I.C. n. 048717033 (in base 10) 1GGR79 (in base 32); 
      «140 mg cerotti medicati» 10 cerotti in bustina carta/PE/AL/EAA
- A.I.C. n. 048717045 (in base 10) 1GGR7P (in base 32). 
    Forma farmaceutica: cerotti medicati. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari per  la  conservazione:  conservare  nella
confezione originale  per  proteggere  il  medicinale  dalla  luce  e
dall'umidita'. 
    Composizione: ogni cerotto medicato contiene: 
      principio attivo: 140 mg di diclofenac sodico; 
      eccipienti: 
        strato di supporto: poliestere di tessuto-non-tessuto; 
        strato adesivo:  poliacrilato  dispersione  tributil  citrato
butilidrossianisolo (E 320); 
        strato protettivo: carta mono siliconata. 
    Produttore responsabile del  rilascio  dei  lotti:  Biofarmitalia
S.r.l., via Ampere n. 29 - 20037 Paderno Dugnano (Italia). 
    Indicazioni terapeutiche:  trattamento  locale  a  breve  termine
(massimo sette giorni) del  dolore  associato  a  strappi  muscolari,
distorsioni o contusioni di braccia e gambe dovuti a traumi contusivi
negli adolescenti dai sedici anni di eta' e negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: OTC - Medicinale non soggetti a prescrizione  medica
da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.