Estratto determina AAM/PPA N. 457/2020 del 2 agosto 2020 
 
    Autorizzazione  delle  variazioni:   rinnovo   autorizzazione   e
variazione. 
    L'Autorizzazione all'immissione in  commercio  e'  rinnovata  con
validita' illimitata dalla data Comune del innovo  europeo  (CRD)  19
marzo  2019  con  conseguente  modifica  del  foglio  illustrativo  e
dell'etichettatura di tutte  le  forme  farmaceutiche  e  dosaggi  di
seguito   riportati   (SE/H/1213/002-004/R/001).   E'    autorizzata,
altresi',  lavariazione  SE/H/1213/002/IB/015:   tipo   IB   C.I.2.a)
modifica,   solo   per   la    forma    farmaceutica/dosaggio    «160
microgrammi/4,5 microgrammi /inalazione, polvere per inalazione», dei
paragrafi 4.2 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del  Prodotto
e corrispettivi paragrafi del  foglio  illustrativo,  in  accordo  al
medicinale  di  riferimento  Symbicort;  aggiornamento,  in   accordo
all'ultimo Annex V, dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni
avverse sospette nel paragrafo 4.8 del RCP e  corrispettivo  del  FI,
relativamente al 
      medicinale: FOBULER (A.I.C. n. 043369). 
      dosaggio/forma farmaceutica: 
        «160  microgrammi/4,5  microgrammi/inalazione,  polvere   per
inalazione» (tutte le confezioni autorizzate); 
        «320  microgrammi/9   microgrammi/inalazione,   polvere   per
inalazione» (tutte le confezioni autorizzate); 
        «80  microgrammi/4,5  microgrammi/inalazione,   polvere   per
inalazione» (tutte le confezioni autorizzate); 
      titolare  A.I.C.:  Orion  Corporation  con   sede   legale   in
Orionintie 1, FI-02200 Espoo - Finlandia; 
      Codice procedura europea: 
        SE/H/1213/002-004/R/001; 
        SE/H/1213/002/IB/015; 
      codice pratica: 
        FVRMC/2018/116; 
        C1B/2020/845. 
 
                              Stampati 
 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto (solo per la forma farmaceutica/dosaggio
«160   microgrammi/4,5   microgrammi   /inalazione,    polvere    per
inalazione») dalla data di entrata in vigore della presente determina
mentre per il foglio illustrativo  ed  etichettatura  (per  tutte  le
forme farmaceutiche e dosaggi) entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla
medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2,  comma  2,  della
presente determina,  che  non  riportino  le  modifiche  autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza  del
medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della
determina AIFA n. DG/821/2018 del 24  maggio  2018  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.