IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020 e n. 673 del 15  maggio  2020,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
Covid-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 640 del 27  febbraio  2020  recante:  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Rilevata l'importanza della condivisione dei dati  di  sorveglianza
di  cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020  che
potrebbero essere oggetto di flussi di comunicazione verso terzi  per
consentire alla comunita' scientifica di svolgere ulteriori ricerche,
studi e protocolli affinche' possano essere di ausilio  nelle  scelte
di indirizzo nazionale del Ministero della salute; 
  Visti gli esiti delle riunioni del Comitato tecnico scientifico del
1° e del 2 luglio 2020; 
  Vista la nota del  10  luglio  2020  del  Presidente  dell'Istituto
superiore di sanita'; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica  della  disciplina  relativa  ai  dati  della   sorveglianza
  Covid-19, epidemiologica, microbiologica e  clinica,  di  cui  agli
  articoli 1, 2 e 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 
 
  1. Gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3, dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio  2020
comunicano  i  dati  della  sorveglianza  Covid-19,   epidemiologica,
microbiologica  e  clinica,  in  forma   aggregata,   al   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  ed  alle  regioni  e  Province
autonome di Trento e  Bolzano  mettendo  a  disposizione  i  dati  di
rispettiva competenza territoriale. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 condividono tra loro i dati  mediante
interconnessione delle  rispettive  piattaforme  e  danno  tempestiva
comunicazione degli stessi al Ministero della salute. 
  3. I predetti enti comunicano i dati raccolti, previa  specifica  e
motivata istanza, ai centri di competenza nell'ambito  scientifico  e
di ricerca, nonche' verso enti di particolare rilevanza  scientifica,
nazionali ed internazionali, e, verso le  pubbliche  amministrazioni,
in forma aggregata o con modalita' di pseudonimizzazione  con  doppio
codice random. 
  4. Le  istanze  di  cui  al  comma  3,  sono  inviate  all'Istituto
superiore di sanita' per i  dati  di  sorveglianza  epidemiologica  e
microbiologica ed all'Istituto nazionale malattie  infettive  Lazzaro
Spallanzani di Roma per i dati di sorveglianza clinica. 
  5. Gli  enti  di  cui  al  comma  1  possono  rendere  disponibili,
unicamente nei propri siti-web istituzionali, i dati delle rispettive
sorveglianze Covid-19  in  modalita'  aggregata  adottando  metodiche
adeguate tali da impedire ogni possibile riconducibilita' ai soggetti
interessati. 
  6. I dati di  sorveglianza  epidemiologica  e  microbiologica  sono
comunicati  all'Organizzazione  mondiale  della   sanita'   (OMS)   e
all'European  Center  for  Disease  Control  (ECDC),   in   modalita'
pseudonimizzata, tenuto conto  delle  finalita'  e  delle  specifiche
caratteristiche  dei  rispettivi   data-base,   in   relazione   alla
prevenzione, contenimento e contrasto alla pandemia da Sars cov.-2.