IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro dell'interno;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19,
alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e
che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato
in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra
loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a
chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di
essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso
l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte
all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono
obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio.
3. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.