IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda  ad  uno  o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data  a
decorrere  dalla   quale   le   notificazioni   a   persona   diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2 del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi
ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente
per via telematica all'indirizzo  di  Posta  elettronica  certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle  pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale  -  n.  89  del  18  aprile  2011,  recante
«Regolamento  concernente  le  regole  tecniche  per  l'adozione  nel
processo   civile   e   nel   processo   penale   delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22  febbraio  2010,  n.
24»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici nell'Ufficio del  giudice  di  pace  di  Reggio
Emilia, come da comunicazione della direzione generale per i  sistemi
informativi automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 19 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice  di
pace di Reggio Emilia, limitatamente al settore civile; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Emilia; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 16, comma 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»   presso
l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia. 
  2. Nell'Ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  comunicazioni  e
notificazioni di  cancelleria  nel  settore  civile  sono  effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni  dei  commi
da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19 della legge 24  dicembre  2012,
n. 228.