Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  «Revolade»  (eltrombopag),  autorizzata  con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione dell'11 marzo 2010 ed inserita nel registro comunitario dei
medicinali con il numero: 
      EU/1/10/612/001-013. 
    Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Limited. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  12  dicembre  2006  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004 e sue successive modifiche; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  Governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Vista la decisione della Commissione europea  del  6  aprile  2018,
iscritta nel  registro  comunitario  dei  medicinali  con  il  numero
EU/1/10/612/013, di autorizzazione all'immissione in commercio  della
confezione «bustine da 25  mg  polvere  per  sospensione  orale  -  1
flacone per la ricostituzione - 30 siringhe monouso ad uso orale», in
sostituzione della confezione con A.I.C. n. 039827136/E - 30  bustine
da  25  mg  polvere  per  sospensione  orale  -  1  flacone  per   la
ricostituzione - 1 siringa orale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea del 1° giugno 2018, Serie C 188/1; 
  Considerato che e' stato accordato che la nuova confezione mantenga
lo  stesso  codice  A.I.C.  n.  039827136/E   della   confezione   in
sostituzione,  poiche'  mai  commercializzata,  pur  se  regolarmente
autorizzata; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del  3-5  aprile  2019
con cui si e' deciso per la chiusura del registro di monitoraggio del
medicinale  «Revolade»  (eltrombopag),  attivo  per  le   indicazioni
terapeutiche: 
    «pazienti adulti affetti  da  anemia  aplastica  acquisita  grave
(SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente
pretrattati e  non  eleggibili  al  trapianto  di  cellule  staminali
ematopoietiche»; 
    «Revolade e' indicato in pazienti di eta' superiore  ad  un  anno
per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP)  della
durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e  che  sono  refrattari  ad
altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline)»; 
  Vista la domanda presentata in data 20 dicembre 2019 con  la  quale
l'azienda Novartis Europharm Limited ha chiesto  la  classificazione,
ai   fini   della   rimborsabilita',   del   medicinale    «Revolade»
(eltrombopag) relativamente alla suddetta nuova confezione; 
  Visti   i   pareri   espressi    dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nelle sue sedute del 13-15 maggio  2020
e del 9-12 giugno 2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta straordinaria del 4-5 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020  del  Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla suddetta confezione  debba  venir  attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale REVOLADE (eltrombopag) nelle confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
    confezione: 25 mg - polvere per sospensione orale - uso  orale  -
bustine  (PET/OPA/alu/LDPE)  30  bustine   +   1   flacone   per   la
ricostituzione + 30 siringhe monouso ad uso orale + 1  tappo  a  vite
con capacita' di porta siringa - A.I.C. n. 039827136/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Revolade» e' indicato in pazienti di eta' superiore ad  un  anno
per il trattamento della trombocitopenia immune primaria (ITP)  della
durata di almeno sei mesi dalla diagnosi e  che  sono  refrattari  ad
altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline). 
    «Revolade» e' indicato in pazienti adulti  affetti  da  infezione
cronica da virus dell'epatite C  (Hepatitis  C  virus,  HCV)  per  il
trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia
e'  il  principale  fattore  che  impedisce  l'inizio  o  limita   la
possibilita'   di    mantenere    la    terapia    ottimale    basata
sull'interferone. 
    «Revolade» e' indicato  in  pazienti  adulti  affetti  da  anemia
aplastica acquisita grave  (SAA),  refrattari  a  precedente  terapia
immunosoppressiva  o  fortemente  pretrattati  e  non  eleggibili  al
trapianto di cellule staminali ematopoietiche.