IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020 e n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e n.  680
dell'11  giugno  2020,  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare l'OCDPC n. 660 che «al fine di assicurare  un
sostegno economico ai familiari delle persone direttamente  impegnate
per fronteggiare l'emergenza in rassegna  e  decedute  nell'esercizio
della propria funzione ed  attivita'  a  causa  del  coronavirus,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere
risorse  finanziare  derivanti  da  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su  apposito  conto
corrente bancario,  aperto  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 22-bis del citato decreto-legge n. 18
del 2020 che ha istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro  per  l'anno  2020  destinato  all'adozione  di  iniziative   di
solidarieta' a favore dei famigliari degli esercenti  le  professioni
sanitarie e  operatori  socio-sanitari,  impegnati  nelle  azioni  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
che durante lo  stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
ministri  il  31  gennaio  2020  abbiano  contratto,  in  conseguenza
dell'attivita' di servizio prestata, una  patologia  alla  quale  sia
conseguita la  morte  per  effetto  diretto  o  «come  concausa»  del
contagio da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22  marzo  2020,  1°
aprile, 10 e 26 aprile 2020 concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020, nonche' il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni  attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 
  Vista la disponibilita'  di  privati  ad  effettuare  donazioni  da
destinare  al  sostegno  economico  dei   familiari   delle   persone
direttamente impegnate  per  fronteggiare  l'emergenza  in  parola  e
decedute nell'esercizio della propria funzione ed attivita'; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  armonizzare  le   previsioni   delle
disposizioni  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 660 del 2020  con  quelle  di
cui all'art. 22-bis della legge 24 aprile 2020, n. 27; 
  Ravvisata la necessita' di individuare  le  modalita'  di  gestione
delle predette risorse, nonche' le modalita'  di  individuazione  dei
beneficiari e di erogazione delle somme; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 660 del 5 aprile 2020 
  1.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n.  660  del  5  aprile  2020,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. Al fine di assicurare  un  sostegno  economico  in  favore  dei
familiari  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie  e  operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante  lo  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  31  gennaio  2020
abbiano  contratto,  in  conseguenza   dell'attivita'   di   servizio
prestata, una patologia  alla  quale  sia  conseguita  la  morte  per
effetto diretto o  «come  concausa»  del  contagio  da  COVID-19,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a  ricevere
risorse  finanziare  derivanti  da  erogazioni  liberali  allo  scopo
espressamente finalizzate dal donante, da versare su  apposito  conto
corrente bancario,  aperto  ai  sensi  dell'art.  99,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.»