IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e
successive modifiche, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa
legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad
essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in
questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre
1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato
della DOP «Colli di Rimini»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale e'
stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOP
dei vini «Colli di Rimini»;
Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della
Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in
Faenza (RA) intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di
Rimini» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica
ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi
dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito
della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, relativa alle
modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione
europea e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia
Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n.
238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020, nell'ambito della
quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOC «Colli di
Rimini»;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare
ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020, al
fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla
citata proposta di modifica;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.
2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,
sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di Rimini» e il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del
presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del
disciplinare di produzione in questione e del relativo documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del
reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di
Rimini», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7
marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche
ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 20 giugno 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Colli di
Rimini» consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1 ed
il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.