IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge  di  bilancio  2020)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2020-2022  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  304  del  30
dicembre 2019); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n.  231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che,  sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ha
ripartito  le   risorse   complessivamente   destinate   al   settore
dell'autotrasporto per il  triennio  2019-2020-2021  fra  le  diverse
ipotesi d'intervento; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1,  lettera  d)  del  medesimo
decreto interministeriale n. 231, che destina 25 milioni  di  euro  a
favore  degli  investimenti  per  ciascuna  annualita'  del  triennio
2019-2020-2021; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
12 maggio 2020, n. 203 (registrato dalla Corte dei conti in  data  12
luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie  generale  n.  187  del  27  luglio  2020
recante  modalita'  di  ripartizione  ed  erogazione  delle   risorse
finanziarie destinate a favore degli investimenti  da  sostenersi  da
parte delle imprese di autotrasporto; 
  Visto  in  particolare  l'art.  4,  comma  2  del  suddetto decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n.  203  che  rinvia  ad  un  successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita'  di  dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi,  le  relative
modalita' di presentazione delle domande  di  ammissione  nonche'  le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; 
  Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato nel cui ambito  sono  inquadrati  i  contributi  di  cui  al
presente decreto; 
  Visti,  in  particolare  l'art.  17   che   consente   aiuti   agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, e  gli  articoli
36 e 37 che consentono  aiuti  agli  investimenti  per  innalzare  il
livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato  a  future
norme dell'Unione europea; 
  Visto, inoltre, l'art. 8  del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi  costituenti  aiuti  di
Stato; 
  Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,  al
fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei
dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria; 
  Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi  ai   sensi   del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale  nonche'  all'intensita'  di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; 
  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo
all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle
emissioni  dei  veicoli   pesanti   (euro   VI),   all'accesso   alle
informazioni  relative  alla  riparazione  e  alla  manutenzione  del
veicolo che prevede la possibilita' della  concessione  di  incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al  regolamento
stesso; 
  Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei  veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento  di  informazioni  sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo; 
  Visto il regolamento 582/2011 recante  attuazione  e  modifica  del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei  veicoli  pesanti  (Euro  VI)  e
recante modifica degli allegati I e III  della  direttiva  2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il regolamento UNECE 83 in materia di  disposizioni  uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle  emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
1°  dicembre  2015,  n.  219  recante  sistema  di   riqualificazione
elettrica  destinato  ad  equipaggiare  autovetture  M  e  N1   (c.d.
«retrofit»); 
  Visto l'art. 52 della  legge  n.  234/2012,  che  ha  istituito  il
Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) presso la  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico; 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed  integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Considerato  che  il  soggetto  gestore   della   presente   misura
d'incentivazione  e'  la  societa'  RAM  logistica,   infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora  innanzi  RAM  o  il  soggetto  gestore)  cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di  presentazione  delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le  disposizioni  attuative  di  cui  al  presente
decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Con il presente decreto si  dispone  in  ordine  alle  modalita'
operative  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 12 maggio 2020, n.  203,  con  specifico  riferimento  alle
modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi  di
prenotazione, di rendicontazione nonche' alla  fase  dell'istruttoria
procedimentale.