IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30
dicembre 2019);
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla
base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha
ripartito le risorse complessivamente destinate al settore
dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse
ipotesi d'intervento;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del medesimo
decreto interministeriale n. 231, che destina 25 milioni di euro a
favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio
2019-2020-2021;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 maggio 2020, n. 203 (registrato dalla Corte dei conti in data 12
luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 187 del 27 luglio 2020
recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse
finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da
parte delle imprese di autotrasporto;
Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 che rinvia ad un successivo
decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione
dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative
modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le
modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria;
Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto
costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli
effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato nel cui ambito sono inquadrati i contributi di cui al
presente decreto;
Visti, in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli
investimenti a favore delle piccole e medie imprese, e gli articoli
36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il
livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future
norme dell'Unione europea;
Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n.
651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di
Stato;
Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al
fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei
dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria;
Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili
per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del
regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un
punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di
aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;
Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle
informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del
veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi
finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento
stesso;
Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli
a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali
leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla
riparazione e la manutenzione del veicolo;
Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del
regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e
recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi
relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni
inquinanti sulla base del carburante utilizzato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione
elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.
«retrofit»);
Visto l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il
Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) presso la Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo
economico;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Considerato che il soggetto gestore della presente misura
d'incentivazione e' la societa' RAM logistica, infrastrutture,
trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui
compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle
domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende
necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente
decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Con il presente decreto si dispone in ordine alle modalita'
operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle
modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di
prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria
procedimentale.