IL DIRETTORE GENERALE 
              per la vigilanza sugli enti cooperativi, 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205/2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  93
del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il  «Regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  178
del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.  2,  comma  16
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Viste   le   risultanze   della   revisione   ordinaria    disposta
dall'associazione di  rappresentanza  Confcooperative  nei  confronti
della  societa'  cooperativa  «Val  di  Catola  societa'  cooperativa
agricola a mutualita' prevalente», con sede in Volturara Appula  (FG)
- codice fiscale 03657730713, e del successivo accertamento ispettivo
concluso in data 19 giugno 2019  con  la  proposta  di  adozione  del
provvedimento   di   gestione   commissariale   di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che in  sede  di  accertamento  ispettivo  risultavano
ancora in essere le seguenti irregolarita' non sanate  a  seguito  di
diffida: 
    1) mancata nomina  di  un  organo  amministrativo  collegiale  in
conformita' con l'attuale normativa  in  materia  cooperativistica  e
mancata  delibera  in  merito  all'eventuale  compenso  spettante  ai
componenti dell'organo collegiale; 
    2) mancata conformita'  dello  statuto  alle  attuali  previsioni
normative  in  quanto  l'art.  19  dello  stesso  stabilisce  che  la
cooperativa sia amministrata da un organo amministrativo  monocratico
in contrasto con il disposto dell'art. 2542 del codice civile; 
    3) mancata modifica del regolamento interno nel quale non risulta
espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai
soci lavoratori, in ossequio a  quanto  disposto  dall'art.  6  della
legge n. 142/2001; 
    4) omesso versamento ai fondi mutualistici del 3%  dell'utile  di
bilancio relativo all'esercizio 2017; 
  Vista la nota prot. n. 142700  del  12  giugno  2020,  regolarmente
consegnata presso la casella di posta elettronica della  cooperativa,
con la quale e' stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n.
241/1990, l'avvio del procedimento per l'adozione  del  provvedimento
di  gestione  commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro
il termine ivi stabilito; 
  Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della  legge
n. 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,  quarto
comma del codice civile, che prevede che l'autorita' di vigilanza, 
  laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili  di
specifico  adempimento,  puo'  nominare   un   commissario   che   si
sostituisce agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al
compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando  poteri
e durata dell'incarico; 
  Tenuto  conto  che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la  massima
tempestivita' nel subentro nella gestione  affinche'  il  commissario
incaricato provveda  immediatamente  al  compimento  degli  specifici
adempimenti finalizzati al  rapido  superamento  delle  irregolarita'
riscontrate; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
nella persona del legale rappresentate o di un componente dell'organo
di controllo societario che si sostituisca agli organi amministrativi
dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti  da
compiere; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento espresso dal Comitato centrale  per  le  cooperative  in
data 20 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  sig.ra  Orsola  Palmieri,  codice   fiscale   PLMRSL80E44E716U,
domiciliata  in  Alberona  (FG)  -  Contrada  Ischia  Mezzana   snc.,
amministratore  unico  della  societa'  cooperativa  Val  di   Catola
Societa' cooperativa agricola a mutualita' prevalente,  con  sede  in
Volturara Appula (FG) - codice  fiscale  03657730713,  costituita  in
data   31   marzo   2009,   e'   nominata,   ai    sensi    dell'art.
2545-sexiesdecies, quarto comma del codice  civile,  commissario  per
gli specifici adempimenti citati in premessa  e,  piu'  precisamente,
provvedere in merito a quanto segue: 
    1)  alla  nomina  di  un  organo  amministrativo  collegiale   in
conformita' con l'attuale normativa  in  materia  cooperativistica  e
all'assunzione di determinazioni  in  merito  all'eventuale  compenso
spettante ai componenti di detto organo collegiale; 
    2) alla regolarizzazione dello  statuto  societario,  atteso  che
l'art. 19 dello stesso stabilisce che  la  cooperativa  debba  essere
amministrata da un organo amministrativo monocratico in contrasto con
il disposto dell'art. 2542 del codice civile; 
    3) alla modifica del regolamento interno, nel quale  non  risulta
espressamente previsto quale tipo di CCNL l'ente intende applicare ai
soci lavoratori, come disposto dell'art. 6 della legge n. 142/2001; 
    4) al versamento ai  fondi  mutualistici  del  3%  dell'utile  di
bilancio relativo all'esercizio 2017, 
per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla  data  del  presente
provvedimento.