IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco,  rispettivamente  con  delibera  8
aprile 2016, n. 12 e  con  delibera   del  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   Sanitario   Nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 29 ottobre 2004
(«Note Agenzia italiana del  farmaco  2004  -  Revisione  delle  note
CUF)»)  e  successive  modificazioni,   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  259  del  4  novembre  2004
- Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la determina Agenzia italiana del farmaco del 3 luglio  2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale,  n.  156  del  7  luglio  2006,  concernente  «Elenco   dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina Agenzia italiana del farmaco  del  27  settembre
2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica  convenzionata
e non convenzionata»),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina Agenzia italiana del farmaco n. 657/2007 del  12
dicembre 2007  di  autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale per  uso  umano  «Alendronato  Ranbaxy»,  pubblicata,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
generale, n. 1 del 2 gennaio 2008, Supplemento ordinario n. 1; 
  Visto il comunicato pubblicato dalla societa' Pensa Pharma  S.p.a.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte
Seconda, n. 52 del  3  maggio  2008,  con  cui  e'  stata  resa  nota
l'approvazione da  parte  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  della
modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in  commercio
del medicinale per uso umano Alendronato  Ranbaxy  con  provvedimento
UPC/I/328/2008   del   23   aprile    2008    MRP    (procedura    n.
NL/H/0821/002-003/IB/001)  avente  ad  oggetto  il  trasferimento  di
titolarita'  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   da
Ranbaxy Italia S.p.a. a Pensa  Pharma  S.p.a.  e  contestuale  cambio
della denominazione  della  specialita'  medicinale  da  «Alendronato
Ranbaxy» ad «Alendronato Pensa»; 
  Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2020 con la  quale  la
societa' Pensa Pharma S.p.a. ha chiesto la  classificazione  ai  fini
della   rimborsabilita'   della   suddetta   specialita'   medicinale
«Alendronato Pensa» (alendronato); 
  Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica  dell'Agenzia
italiana del farmaco, espresso nella sua  seduta  del  13-14-15-20-26
maggio 2020; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella sua seduta del 4-5 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 del 10 luglio 2020  del  consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale «Alendronato Pensa»  (alendronato)  nelle  confezioni
sotto indicate e' classificato come segue: 
  confezione: 
    «70 mg compresse 12 compresse» in blister PA/ALPVC/AL - A.I.C. n.
038007124 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 15,70; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 29,45; 
    nota AIFA: 79. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  le
confezioni del  medicinale  «Alendronato  Pensa»  (alendronato)  sono
classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).