IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica con particolare  riferimento  all'art.
8»; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n.  AAM/A.I.C.  n.  36  del  25  febbraio  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 74 del 21 marzo 2020, con la  quale  la  societa'  Teva
B.V. ha ottenuto l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  del
medicinale ROSUVASTATINA e EZETIMIBE TEVA (rosuvastatina /ezetimibe); 
  Vista la domanda, presentata in data 23 marzo 2020, con la quale la
societa' Teva B.V. ha chiesto  la  riclassificazione  ai  fini  della
rimborsabilita' delle confezioni con A.I.C. nn. 047876026, 047876065,
047876103, 047876014, 047876053 e 047876091; 
  Visto il parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico  scientifica
nella seduta del 13 maggio 2020; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 27 maggio 2020; 
  Vista la deliberazione n. 28 in data 10 luglio 2020  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ROSUVASTATINA  e  EZETIMIBE   TEVA   (rosuvastatina
/ezetimibe) nelle confezioni  sotto  indicate  e'  classificato  come
segue. 
  Confezioni: 
    «5 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister  Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876026 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 6,36 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 10,50 - Nota AIFA: 13; 
    «10 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876065 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 7,63 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 12,60 - nota AIFA: 13; 
    «20 mg/10 mg compresse» - 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876103 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 7,63 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 12,60 - nota AIFA: 13; 
    «5 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister  Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876014 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 5,93 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 9,80 - nota AIFA: 13; 
    «10 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876053 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 7,12 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 11,76 - nota AIFA: 13; 
    «20 mg/10 mg compresse» - 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc/Al  -
A.I.C. n. 047876091 (in base 10) - classe di rimborsabilita':  «A»  -
prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 7,12 -  prezzo  al  pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 11,76 - nota AIFA: 13. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale   «Rosuvastatina   e   Ezetimibe   Teva»    (rosuvastatina
/ezetimibe) e' classificato, ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma  10,  lettera
c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni,
denominata classe C (nn).