IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,  al  comma  6,  il
trasferimento al  predetto  Istituto  delle  funzioni  gia'  affidate
all'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (ISVAP) ai sensi  dell'art.  4  della  legge  12
agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209  del
2005; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del  Titolo  XIX
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  che,  in
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa,  ha   apportato   modifiche   al   menzionato   decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Visti gli articoli 109 e 336 del decreto  legislativo  n.  209  del
2005, come modificati dal predetto  decreto  legislativo  n.  68  del
2018,  concernenti,  rispettivamente,   il   registro   unico   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi,  articolato  in  sezioni  distinte  e  la  disciplina
dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo  di  vigilanza  da
parte di ciascuno iscritto al registro nonche'  di  un  contributo  a
carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di  cui
all'art. 110, comma 2, del medesimo decreto, nonche' l'art. 354 dello
stesso decreto legislativo, recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 1, comma 11, del citato decreto legislativo n. 68  del
2018, che inserisce, nelle sezioni del registro di cui  all'art.  109
del decreto legislativo n. 209  del  2005,  la  lettera  f)  per  gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio; 
  Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del
2005 che indica, al comma 1, la misura massima dei vari  importi  del
contributo di vigilanza dovuto da ciascun iscritto al registro di cui
all'art. 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto l'art. 1, comma 66, del decreto legislativo n. 68  del  2018,
che ha fissato l'importo massimo del contributo dovuto dagli iscritti
alla menzionata lettera f) per gli intermediari assicurativi a titolo
accessorio; 
  Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005 che prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito l'IVASS,  sia  determinato  il  contributo  di
vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli  oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro; 
  Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato  decreto  legislativo
n. 209  del  2005,  aggiunto  dall'art.  1,  comma  67,  del  decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che prevede che  con  il  medesimo
decreto di cui al comma 2 sia determinato il contributo a  carico  di
coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di  cui  all'art.
110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005,  nella  misura
necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'; 
  Visto il regolamento IVASS n. 40 del  2  agosto  2018,  entrato  in
vigore il  1°  ottobre  2018,  recante  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa e riassicurativa,  che  ha  sostituito  il
regolamento IVASS n. 5 del 2006; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  9
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto  2019,
n. 195, con il quale sono state determinate la misura e le  modalita'
di versamento all'IVASS  del  contributo  di  vigilanza  dovuto,  per
l'anno 2019, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione  e
del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere  la  prova  di
idoneita' per la sessione d'esame 2019; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2020
approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 15, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012,  n.  135  e  dell'art.  14  dello
statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS; 
  Visto  il  prospetto  sintetico  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio   2020,   pubblicato   nella   sezione    Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto l'assestamento del bilancio di  previsione  2020,  deliberato
dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2020,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella
misura e con le modalita' di versamento  adeguate  alle  esigenze  di
funzionamento dell'IVASS; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo a carico di coloro che  intendono  svolgere  la  prova  di
idoneita'  di  cui  all'art.  110,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo n. 209 del 2005  relativo  alla  sessione  d'esame  2020,
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'; 
  Vista la comunicazione del 1° giugno  2020  n.  015871/20,  con  la
quale  l'IVASS,  ai  sensi  dell'art.  336,  comma  2,  del   decreto
legislativo  n.  209  del  2005,  ha  comunicato  che  il  Direttorio
integrato ha proposto le  misure  degli  importi  dei  contributi  di
vigilanza  per  l'anno  2020   a   carico   degli   intermediari   di
assicurazione e riassicurazione nonche' la misura  del  contributo  a
carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di  cui
all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005
relativo alla sessione d'esame 2020; 
  Vista la comunicazione del 30 giugno 2020 con la quale  l'IVASS  ha
precisato che la sezione F del registro, di cui all'art. 1, commi  11
e 66, del citato decreto legislativo n. 68 del 2018,  non  e'  ancora
disponibile e che i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella
sezione A dello stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2020 all'IVASS 
 
  1. La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2020
all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione
iscritti al registro di cui all'art. 109 del medesimo decreto n.  209
del 2005, e' determinata come segue: 
    a) Sezione A - agenti di assicurazione: 
      persone fisiche - euro 47,00; 
      persone giuridiche - euro 270,00; 
    b) Sezione B - broker: 
      persone fisiche - euro 47,00; 
      persone giuridiche - euro 270,00; 
    c) Sezione C: 
      produttori diretti - euro 18,00; 
    d) Sezione D -  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste
italiane: 
      banche con raccolta premi pari o superiore  a  100  milioni  di
euro e Poste Italiane - euro 10.000,00; 
      banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di  euro  -  euro
8.170,00; 
      banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro,
intermediari finanziari e SIM - euro 2.760,00. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico  degli
intermediari alla data del 30 maggio 2020.