IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, attuativo della  direttiva
n. 2009/138/CE, ed, in particolare, gli articoli 335, riguardante  la
disciplina dell'obbligo di pagamento  annuale  di  un  contributo  di
vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione e
354 recante abrogazioni e norme transitorie; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,  al  comma  6,  il
trasferimento al  predetto  Istituto  delle  funzioni  gia'  affidate
all'ISVAP ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n.  576  e
dell'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di cui al Capo II del Titolo XIX del  decreto  legislativo
n. 209 del 2005; 
  Visto il regolamento dell'ISVAP n. 10  del  2  gennaio  2008,  come
modificato dal provvedimento dell'IVASS n. 23 del 18  novembre  2014,
concernente la procedura  di  accesso  all'attivita'  assicurativa  e
l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto
legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto, in particolare, l'art. 335, del decreto legislativo  n.  209
del 2005, che indica, al comma 1, i  soggetti  tenuti  al  versamento
annuale del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e
riassicurazione; 
  Visto l'art. 335, comma 4, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005, che prevede che con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito l'IVASS,  sia  determinato  il  contributo  di
vigilanza, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sulle imprese; 
  Visto l'art. 335, comma 5, del menzionato  decreto  legislativo  n.
209 del 2005, come modificato dall'art. 1,  comma  191,  del  decreto
legislativo n.  74  del  2015,  che  dispone  che  il  contributo  di
vigilanza, calcolato al netto dell'aliquota  per  oneri  di  gestione
determinata dall'IVASS ai sensi del comma 2 del  medesimo  art.  335,
sia versato direttamente all'Istituto in  due  rate,  rispettivamente
entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno,  ed  iscritto
in apposita voce del bilancio di  previsione,  prevedendo,  altresi',
che l'eventuale residuo confluisca nell'avanzo di  amministrazione  e
venga  considerato  nell'ambito  del   fabbisogno   per   l'esercizio
successivo; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  5
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto  2019,
n. 192, con il quale sono state determinate la misura e le  modalita'
di versamento all'IVASS  del  contributo  di  vigilanza  dovuto,  per
l'anno 2019, dalle imprese esercenti  attivita'  di  assicurazione  e
riassicurazione; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  del  29  novembre  2018,  n.   80,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2018, n. 289, con  il
quale, ai fini  della  determinazione  del  contributo  di  vigilanza
sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione ai sensi  dell'art.
335, comma 2, del decreto legislativo  n.  209  del  2005,  e'  stata
fissata, per l'esercizio 2019, l'aliquota per gli oneri  di  gestione
da dedurre dai premi incassati nella misura del 4,26  per  cento  dei
predetti premi; 
  Visto il bilancio di previsione  dell'IVASS  per  l'esercizio  2020
approvato dal Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2019,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 15, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012,  n.  135  e  dell'art.  14  dello
statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto  il  prospetto  sintetico  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio   2020,   pubblicato   nella   sezione    Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto l'assestamento del bilancio di  previsione  2020,  deliberato
dal Consiglio dell'IVASS l'8 maggio 2020; 
  Visto  il  provvedimento  IVASS  del  4  dicembre  2015,   n.   39,
ulteriormente modificato dal provvedimento IVASS del 23 luglio  2019,
n. 87, reso disponibile sul sito internet dell'Istituto nella sezione
Normativa - Normativa secondaria  emanata  da  IVASS -  Provvedimenti
normativi,  recante  modalita'  e  termini  per  il  versamento   del
contributo di vigilanza a carico delle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione a partire dall'anno 2016, ed, in particolare,  l'art.
2, comma 1, che prevede che a decorrere dall'anno 2016, il contributo
di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto, entro
il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l'anno
precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata
sulla base  dell'aliquota  contributiva  determinata  per  l'anno  di
riferimento; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo di vigilanza  dovuto  dalle  imprese  di  assicurazione  e
riassicurazione per l'anno 2020 nella misura e con  le  modalita'  di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS; 
  Vista la comunicazione del 1° giugno 2020, n. 15871, con  la  quale
l'IVASS, ai sensi dell'art. 335, comma 4, del decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, rappresenta che il  Direttorio  integrato  ha
proposto di determinare l'aliquota del contributo  di  vigilanza  per
l'esercizio 2020, a carico  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  del
predetto art. 335, nella misura unica dello 0,52 per mille dei  premi
incassati nell'esercizio 2019,  al  netto  degli  oneri  di  gestione
stabiliti con il provvedimento IVASS del 29 novembre 2018, n. 80; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Contributo di vigilanza dovuto 
                      per l'anno 2020 all'IVASS 
 
  1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2020 all'IVASS  dai
soggetti di cui all'art. 335, comma  1,  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, e' stabilito nella misura  unica  dello  0,52
per mille dei premi incassati nell'esercizio 2019 delle assicurazioni
nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato  decreto
legislativo n. 209 del 2005, nonche' della riassicurazione. 
  2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di  cui
al presente decreto, i  premi  incassati  nell'esercizio  2019  dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati,  in  relazione  all'aliquota  fissata  con
provvedimento dell'IVASS del 29  novembre  2018,  n.  80,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2018, n. 289, in misura pari  al
4,26 per cento dei predetti premi.