IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope, di  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di  tutte  le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e  negli  accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; 
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico e che  nella  tabella  dei
medicinali, suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B,
C, D, E  sono  indicati  i  medicinali  a  base  di  sostanze  attive
stupefacenti o psicotrope, ivi incluse  le  sostanze  attive  ad  uso
farmaceutico,  di  corrente  impiego  terapeutico  ad  uso  umano   o
veterinario, distribuiti in conformita' agli stessi criteri; 
  Visto in particolare l'art. 14, comma 1,  lettere  a),  d)  ed  e),
concernente i criteri di formazione della tabella I, della tabella IV
e della tabella dei medicinali, sezione A; 
  Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2019
da parte  dell'Unita'  di  coordinamento  del  Sistema  nazionale  di
allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei ministri, concernenti:  le  segnalazioni  di  nuove
molecole  tra  cui  5F-AKB57,   N-metil   U47931E,   2F-QMPSB,   EPT,
piperidiltiambutene, 1B-LSD, 5F-A-P7AICA, 2-metil-AP-237, bentazepam,
identificate   per   la   prima   volta    in    Europa,    trasmesse
dall'Osservatorio  europeo  sulle  droghe  e   le   tossicodipendenze
(EMCDDA) al Punto focale italiano nel  periodo  dicembre  2018-aprile
2019; le informative sul  sequestro  della  sostanza  5F-CUMIL-P7AICA
effettuato in Italia nel mese di gennaio 2019 e sulla  panoramica  in
Europa della sostanza 4F-MDMB-BINACA; le allerte di grado 2  relative
a  casi  di  intossicazione  acuta  correlati  all'assunzione   delle
sostanze difenidina, 3-MeO-PCE, OH-MIPT e  phenibut,  registrati  sul
territorio nazionale, nel periodo maggio-luglio 2018; 
  Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs  (CND),  nell'ambito
della sessione 63° che si e' svolta  a  Vienna  nel  marzo  2020,  ha
inserito con la  decisione  63/8  la  sostanza  4F-MDMB-BINACA  nella
schedule  II  di  cui  alla  convenzione  sulle  sostanze  psicotrope
adottata a Vienna il 21 febbraio 1971; 
  Tenuto conto che la sostanza 4F-  MDMB-BINACA  risulta  gia'  sotto
controllo in  Italia  tra  gli  analoghi  di  struttura  derivati  da
indazol-3-carbossamide nella tabella I del testo unico, senza  essere
denominata specificamente; 
  Considerato  che  le  sostanze  N-metil  U47931E,  5F-CUMIL-P7AICA,
5F-A-P7AICA,  EPT,   piperidiltiambutene,   1B-LSD,   3MeO-PCE   sono
riconducibili per struttura o  sono  derivati  di  molecole  presenti
nella tabella I di cui al testo unico; 
  Considerato che  le  sostanze  2F-QMPSB,  5F-AKB57,  in  base  alla
struttura  chimica  e'  plausibile   che   agiscano   sui   recettori
cannabinoidi e  che  la  sostanza  2-metil-AP237,  sulla  base  della
letteratura e della struttura  chimica  si  puo'  dedurre  che  abbia
effetti analgesici narcotici oppioidi; 
  Considerato  inoltre  che  sono  stati  registrati  sul  territorio
nazionale casi di intossicazione acuta  associati  al  consumo  delle
sostanze difenidina, 3-MeO-PCE, OH-MIPT,  nel  periodo  maggio-luglio
2018; 
  Tenuto conto che l'unico isomero della molecola OH-MIPT con effetti
psicoattivi e psichedelici conosciuto e riportato  nella  letteratura
internazionale e' il 4-OH-MIPT,  considerato  che  tale  molecola  e'
riconducibile per struttura alle molecole DMT e psilocina poste sotto
controllo internazionale e presenti nella tabella I di cui  al  testo
unico; 
  Considerato  che  la  sostanza  phenibut   e'   un   derivato   del
neurotrasmettitore  GABA,  inibitore  naturale  del  sistema  nervoso
centrale dei mammiferi, scoperto ed introdotto nella pratica  clinica
in Russia negli anni 60, per i suoi effetti ansiolitici e nootropici,
che viene  commercializzato  come  farmaco  nell'est  Europa  e  come
integratore, anche attraverso il web, nella maggior parte dell'Europa
e negli Stati uniti; 
  Tenuto conto che per tale sostanza sono riportati nella letteratura
internazionale casi di intossicazione, che nel mese di maggio 2019 e'
stato  segnalato  un  secondo  caso  di  intossicazione   acuta   sul
territorio nazionale e che  nel  mese  di  maggio  2020,  sono  state
acquisite  da  parte  dell'Istituto  superiore   di   sanita',   come
coordinatore del Sistema di allerta precoce, nuove informazioni sulla
circolazione illegale e la pericolosita' del phenibut, fornite  dalla
Direzione centrale dei servizi antidroga e dal Centro  antiveleni  di
Pavia, relative rispettivamente al fermo di una spedizione diretta in
Italia e a due accessi al Pronto soccorso di  soggetti  abusatori  di
tale molecola; 
  Considerato  che  la  sostanza  bentazepam  e'  riconducibile   per
struttura chimica alla molecola etizolam, presente nella tabella IV; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 4 novembre  2019  e  con  successiva  nota  di  integrazione
dell'11 maggio 2020, favorevole: all'inserimento nella tabella I  del
testo unico delle sostanze 
  1B-LSD,  2F-QMPSB,   2-metil-AP-237,   3-MeO-PCE,   4F-MDMB-BINACA,
4OH-MIPT, 5F-A-P7AICA, 5F-AKB57,  5F-CUMIL-P7AICA,  difenidina,  EPT,
N-metil  U-47931E,  phenibut,  piperidiltiambutene,   all'inserimento
nella  tabella  IV  del  testo  unico  della  sostanza  bentazepam  e
all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione  A,  del  testo
unico della sostanza phenibut; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 15 maggio 2020,  favorevole:  all'inserimento  nella
tabella  I  del  testo  unico  delle   sostanze   1B-LSD,   2F-QMPSB,
2-metil-AP-237,  3-MeO-PCE,  4F-MDMB-BINACA,  4OH-MIPT,  5F-A-P7AICA,
5F-AKB57,  5F-CUMIL-P7AICA,  difenidina,   EPT,   N-metil   U-47931E,
phenibut, piperidiltiambutene, all'inserimento nella tabella  IV  del
testo unico della sostanza bentazepam e all'inserimento nella tabella
dei medicinali, sezione A, del testo unico della sostanza phenibut; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   delle
tabelle  del   testo   unico,   in   accordo   con   le   convenzioni
internazionali,  a   tutela   della   salute   pubblica,   anche   in
considerazione dei casi di intossicazione sul territorio nazionale  e
dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul
mercato italiano, riconducibile a sequestri effettuati in Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
  1B-LSD             (denominazione             comune)             -
4-butil-N,N-dietil-7-metil-4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chin
olina-9-carbossamide(denominazione chimica); 
  2F-QMPSB(denominazione      comune)       -       chinolin-8-il-3-(
(4,4-difluoropiperidin-1-il) solfonil)-4-metilbenzoato (denominazione
chimica) - SGT-13 (altra denominazione); 
  2-metil-AP-237(denominazione               comune)                -
1-[2-metil-4-(3-fenilprop-2-en-1-il)   piperazina-1-il]   butan-1-one
(denominazione chimica); 
  3-MeO-PCE  (denominazione  comune)   -   N-ethyl-1-(3-metossifenil)
cicloesanamina (denominazione chimica); 
  4F-MDMB-BINACA      (denominazione      comune)       -       metil
2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato
(denominazione chimica); 
  4OH-MIPT            (denominazione            comune)             -
4-idrossi-N-metil-N-isopropiltriptamina (denominazione chimica); 
  5F-A-P7AICA           (denominazione           comune)            -
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridina-3-car
bossamide (denominazione chimica); 
  5F-AKB57     (denominazione      comune)      -      adamantan-1-il
1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossilato          (denominazione
chimica); 
  5F-CUMIL-P7AICA          (denominazione          comune)          -
1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-carbossamide
(denominazione chimica) - CUMIL-5F-P7AICA (altra denominazione); 
  difenidina (denominazione comune) - 1-(1,2-difeniletil)  piperidina
(denominazione chimica); 
  EPT   (denominazione   comune)   -    N-(2-(1H-indol-3-il)    etil)
-N-etilpropan-1-ammina (denominazione chimica); 
  N-metil       U-47931E       (denominazione        comune)        -
4-bromo-N-(2-(dimetilamino)               cicloesil)-N-metilbenzamide
(denominazione chimica); 
  phenibut (denominazione comune)  -  Acido  4-amino-3-fenilbutanoico
(denominazione chimica); 
  piperidiltiambutene (denominazione comune) - 1-(4,4-di(tiofen-2-il)
but-3-en-2-il) piperidina (denominazione chimica). 
  2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo  l'ordine  alfabetico,  le  seguenti   sostanze:   bentazepam
(denominazione                       comune)                        -
5-fenil-1,3,6,7,8,9-esaidro-2H-[1]benzotieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on
e (denominazione chimica). 
  3. Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  A,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la  seguente
sostanza:     phenibut     (denominazione     comune)     -     Acido
4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione chimica). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza