IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni  ed  integrazioni
concernente  le  disposizioni  generali  relative  ai  requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi  di  tutela  delle  denominazioni  di
origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette
(IGP), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n. 97 del 27 aprile 2000; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto che individua,
in ciascuna filiera  produttiva,  la  categoria  dei  «produttori  ed
utilizzatori»  dei  prodotti  italiani  riconosciuti,  alla  data  di
emanazione del citato decreto, a denominazione  di  origine  protetta
ovvero a indicazione geografica protetta; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni  ed  integrazioni
concernente l'individuazione  dei  criteri  di  rappresentanza  negli
organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
protette  (DOP)  e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  97
del 27 aprile 2000; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto che individua,
all'interno delle  elencate  filiere  produttive,  le  corrispondenti
categorie produttive; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1529   della
Commissione, dell'8 ottobre 2018, con il quale e' stata registrata la
denominazione «Cioccolato di Modica» (IGP) che identifica un prodotto
della classe 2.2 «cioccolato e prodotti derivati» di cui all'allegato
XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della  Commissione,
del 13 giugno 2014; 
  Considerato che la IGP sopra menzionata e' stata  registrata  nella
classe «cioccolato e prodotti derivati»,  filiera  non  prevista  nei
decreti del 12  aprile  2000,  n.  61413  e  n.  61414  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto, pertanto, di dover integrare i predetti  decreti  del  12
aprile  2000  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni   con
l'inserimento della filiera «cioccolato e prodotti derivati» e con l'
individuazione delle categorie della filiera «cioccolato  e  prodotti
derivati»; 
  Ritenuto, inoltre, necessario individuare la categoria  «produttori
ed  utilizzatori»  che,  all'interno  della  filiera  «cioccolato   e
prodotti derivati», assume un ruolo insostituibile nel  conferire  al
prodotto le caratteristiche peculiari della IGP; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 4 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali 12 aprile 2000, n.  61413,  recante  disposizioni  generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP), e' integrato con  la  seguente  categoria
dei «produttori ed utilizzatori»: 
    q) produttori, nella filiera «cioccolato e prodotti derivati».