IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006  e  (CE)  1224/2009
del Consiglio e che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  104/2000  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,
C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID_19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come  modificata  dalle
successive comunicazioni della Commissione  2020/C  112  1/01  del  4
aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2
luglio 2020; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto l'art. 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
istituisce il  Fondo  per  l'emergenza  Covid-19,  i  cui  criteri  e
modalita' di accesso  sono  definiti  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi» e, segnatamente,  le  disposizioni  di  cui
all'art.  12   recante   «Provvedimenti   attributivi   di   vantaggi
economici»,  secondo  il  quale  la   concessione   di   sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di  vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e  privati
sono subordinate alla  predeterminazione  ed  alla  pubblicazione  da
parte delle amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai
rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle  modalita'  cui   le
amministrazioni stesse devono attenersi; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Tenuto conto delle analisi e dei dati EUMOFA (Osservatorio  europeo
del mercato dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura)  e  della
CGPM  (Commissione  generale  per  la  pesca  nel  Mediterraneo)  che
dimostrano che i settori della pesca e dell'acquacoltura sono  tra  i
piu' colpiti dalla crisi  epidemica,  con  una  stima  delle  perdite
oscillante tra il 50% e il 90% dei fatturati e delle produzioni. 
  Tenuto conto, altresi', che le cause della  crisi,  a  mente  delle
summenzionate analisi, sono da ricondurre alla chiusura  dei  mercati
ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti,
alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi,  alla
mancanza di turismo e alle difficolta' di  rispettare  le  misure  di
allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di  piccola
pesca; 
  Considerato  che  la  situazione  emergenziale  da  Covid-19  e  la
conseguente  crisi  di  liquidita'  hanno  provocato  situazioni   di
difficolta' anche grave per le imprese  del  settore  pesca  e  dell'
acquacoltura; 
  Considerata, pertanto,  la  necessita'  di  assicurare  una  rapida
ripresa al settore anche permettendo  allo  stesso  di  adeguarsi  in
materia di sicurezza sul lavoro volta  al  contrasto  del  COVID  19,
adottando tutte le misure necessarie al di  stanziamento  sociale  ed
alla sanificazione dell'ambiente di lavoro; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
aprile 2020 n. 40265 con il quale e' stato istituito, nello stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, un «fondo per assicurare la  continuita'  aziendale  delle
imprese  agricole,  della  pesca  e   dell'acquacoltura   a   seguito
dell'emergenza  covid-19»,  ai  sensi  dell'art.  78,  comma  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con una dotazione finanziaria pari
a 100 milioni di euro in termini di competenza  e  cassa  per  l'anno
2020; 
  Sentite le associazioni nazionali di categoria e le  organizzazioni
sindacali di settore; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 9 luglio 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali; 
    «Beneficiario» o «Soggetto beneficiario»: l'impresa della pesca e
dell'acquacoltura,  che  abbia  subito  danni  diretti  o   indiretti
dall'emergenza Covid-19; 
    «PMI»: le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014;