IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai Consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   5   giugno   2014,   n.   44521,
successivamente confermato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2014, con
il quale e' stato riconosciuto il Consorzio per la  tutela  dei  vini
con denominazione di origine Bolgheri ed attribuito per  un  triennio
al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere  le  funzioni  di
tutela, promozione, valorizzazione, informazione  del  consumatore  e
cura  generale  degli  interessi  relativi  alle  DOC  «Bolgheri»   e
«Bolgheri Sassicaia»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini con
denominazione   di   origine   Bolgheri,    approvato    da    questa
amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art.
3, comma 2, del citato decreto  dipartimentale  12  maggio  2010,  n.
7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio per la tutela  dei
vini con denominazione di origine  Bolgheri,  deve  ottemperare  alle
disposizioni di cui  alla  legge  n.  238  del  2016  ed  al  decreto
ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio per la tutela  dei  vini  con
denominazione di origine Bolgheri puo' adeguare  il  proprio  statuto
entro  il  termine  indicato  all'art.  3,  comma   3   del   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il Consorzio per la  tutela  dei
vini con denominazione di origine Bolgheri richiede  il  conferimento
dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4
della legge 12  dicembre  2016,  n.  238  per  le  DOC  «Bolgheri»  e
«Bolgheri Sassicaia»; 
  Considerato  che  il  Consorzio  per  la  tutela   dei   vini   con
denominazione di origine Bolgheri ha dimostrato la rappresentativita'
di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le
DOC  «Bolgheri»  e  «Bolgheri  Sassicaia».  Tale  verifica  e'  stata
eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la  nota  prot.
n. 0011024/U del 12 giugno 2020 dall'Autorita' pubblica di controllo,
la Camera di commercio Maremma  e  Tirreno,  autorizzata  a  svolgere
l'attivita' di controllo sulle citate denominazioni; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela dei  vini  con  denominazione  di  origine
Bolgheri  a  svolgere  le  funzioni  di  promozione,  valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, per le denominazioni «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 5 giugno 2014, n. 44521,  al  Consorzio  per  la
tutela dei vini con  denominazione  di  origine  Bolgheri,  con  sede
legale in Castagneto Carducci (LI), presso la Casa  comunale  in  via
Carducci, n. 1, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione,
vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli
interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge  n.  238  del
2016, sulle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel presente decreto e nel  decreto  ministeriale  5  giugno
2014, n. 44521, puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero
revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238
del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 11 agosto 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi