Estratto determina n. 858/2020 del 7 agosto 2020 
 
    Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO ALTAN 
    Titolare A.I.C.: Altan Pharma Ltd. 
    2 Harbour Square - Dun Laoghaire 
    Crofton Road - Co Dublin - Irlanda 
    Confezioni: 
      «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 sacca in PP da 100 ml -
A.I.C. n. 042337016 (in base 10); 
      «5 mg/100 ml soluzione per infusione» 5 sacche in PP da 100  ml
- A.I.C. n. 042337028 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione. 
    Validita' prodotto integro: trenta mesi. 
    Composizione: principio attivo: 5 mg di acido zoledronico 
    Eccipienti: 
      mannitolo (E421); 
      sodio citrato (E331); 
      acqua per preparazioni iniettabili; 
      acido cloridrico e/o sodio idrossido (per aggiustare il pH). 
    Produttore del principio attivo 
    Natco Pharma Limited 
    Chemical division, Mekaguda village 
    Kothur Mandal, Mahaboob Nagar District, Pin 
    Code 509 223 
    Andhra Pradesh 
    India 
    Produzione  del  prodotto  finito,  confezionamento  primario   e
secondario, controllo di qualita', rilascio dei lotti 
    Altan Pharmaceuticals S.A 
    Poligono Industrial de Bernedo s/n 
    01118 Bernedo (Alava)- Spagna 
    Indicazioni terapeutiche: 
      trattamento  dell'osteoporosi  nelle  donne  in  post-menopausa
negli uomini adulti ad aumentato rischio di fratture, compresi quelli
con una recente frattura dell'anca da trauma lieve; 
      trattamento dell'osteoporosi associata a  terapia  sistemica  a
lungo termine con  glucocorticoidi  in  donne  in  post-menopausa  in
uomini adulti ad aumentato rischio di frattura; 
      trattamento del morbo di Paget osseo negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  acido
zoledronico altan (acido zoledronico) e' la seguente: 
      per la confezione con codice A.I.C. n. 042337016  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa,  da  rinnovare  volta  per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o
di specialisti - internista,  reumatologo,  geriatra,  endocrinologo,
ginecologo, ortopedico (RNRL) 
      per la confezione con codice A.I.C. n. 042337028  -  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita medicinale devono essere poste  in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.