IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto l'art. 26 del citato decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
recante  «Rafforzamento   patrimoniale   delle   imprese   di   medie
dimensioni», e, in particolare, il comma 1, ai  sensi  del  quale  le
misure ivi previste si  applicano  agli  aumenti  di  capitale  delle
societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni,  societa'  a
responsabilita' limitata, anche semplificata,  societa'  cooperative,
societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001  e  societa'
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n.  1435/2003,  aventi
sede legale in Italia, escluse quelle di  cui  all'art.  162-bis  del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  e  quelle  che
esercitano attivita' assicurative, qualora la  societa'  regolarmente
costituita e iscritta nel registro  delle  imprese:  a)  presenti  un
ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  relativo  al
periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni  di  euro,  ovvero
dieci milioni di euro nel caso della misura prevista al comma  12,  e
fino a cinquanta milioni  di  euro;  nel  caso  in  cui  la  societa'
appartenga ad un gruppo, si  fa  riferimento  al  valore  dei  citati
ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di  consolidamento,
non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno  del  gruppo;  b)
abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nei
mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare
dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  rispetto  allo  stesso
periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33 per cento;
nel  caso  in  cui  la  societa'  appartenga  ad  un  gruppo,  si  fa
riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al  piu'
elevato  grado  di  consolidamento,  non  tenendo  conto  dei  ricavi
conseguiti all'interno del gruppo; c) abbia  deliberato  ed  eseguito
dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed  entro  il  31
dicembre 2020 un aumento di  capitale  a  pagamento  e  integralmente
versato; 
  Visto il comma 2 del citato art. 26 del  decreto-legge  n.  34  del
2020, che, ai fini della misura prevista dal  comma  8  del  medesimo
articolo la societa' di cui al comma 1  soddisfa  anche  le  seguenti
condizioni: a) alla data del 31 dicembre  2019  non  rientrava  nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento  (UE)
n. 651/2014 del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014  del
25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014  del  16  dicembre
2014; b)  si  trova  in  situazione  di  regolarita'  contributiva  e
fiscale; c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia
di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;  d)  non  rientra
tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositato in un conto  bloccato  gli  aiuti  ritenuti  illegali  o
incompatibili dalla  Commissione  europea;  e)  non  si  trova  nelle
condizioni ostative di cui all'art.  67  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159; f) nei confronti  degli  amministratori,  dei
soci e del titolare effettivo non e' intervenuta condanna definitiva,
negli ultimi cinque anni, per  reati  commessi  in  violazione  delle
norme per la repressione dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui
redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata  la
pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del decreto  legislativo
10 marzo 2000, n. 74; 
  Visto il comma 3 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020, che
subordina l'efficacia delle misure  previste  dal  medesimo  articolo
all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il comma 4 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020,  ai
sensi del quale ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in
una o piu' societa', in esecuzione dell'aumento del capitale  sociale
di cui al comma 1,  lettera  c),  del  medesimo  articolo  spetta  un
credito d'imposta pari al 20 per cento; 
  Visto il comma 5 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020,  ai
sensi del quale «L'investimento massimo del  conferimento  in  denaro
sul quale calcolare il  credito  d'imposta  non  puo'  eccedere  euro
2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve  essere
posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di  riserve,  di
qualsiasi tipo, prima di tale data da parte  della  societa'  oggetto
del conferimento in denaro comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e
l'obbligo  del  contribuente  di  restituire  l'ammontare   detratto,
unitamente   agli    interessi    legali.    L'agevolazione    spetta
all'investitore che ha una certificazione della societa' conferitaria
che attesti di non aver superato il limite  dell'importo  complessivo
agevolabile di cui al comma 20 ovvero, se superato, l'importo per  il
quale spetta  il  credito  d'imposta.  Non  possono  beneficiare  del
credito  d'imposta  le  societa'  che  controllano   direttamente   o
indirettamente la societa' conferitaria,  sono  sottoposte  a  comune
controllo o sono collegate  con  la  stessa  ovvero  sono  da  questa
controllate»; 
  Visto il comma 8 dell'art. 26 del decreto-legge n. 34 del 2020,  ai
sensi del quale «Alle societa' di cui al comma 1, che  soddisfano  le
condizioni  di  cui  al  comma  2,   e'   riconosciuto,   a   seguito
dell'approvazione del  bilancio  per  l'esercizio  2020,  un  credito
d'imposta pari al 50 per cento delle  perdite  eccedenti  il  10  per
cento del patrimonio netto, al lordo delle  perdite  stesse,  fino  a
concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale di cui al comma
1, lettera c), e comunque  nei  limiti  previsti  dal  comma  20.  La
distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio  2024
da parte della societa' ne comporta  la  decadenza  dal  beneficio  e
l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali»; 
  Visto il comma 11 dell'art. 26 del decreto-legge n.  34  del  2020,
con il quale e' disposto che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione
e di fruizione dei crediti d'imposta di  cui  ai  commi  4  e  8  del
medesimo articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite
di spesa complessivo previsto dal comma 10 dello stesso art. 26, pari
a 2 miliardi di euro per l'anno 2021; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante l'approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi (Tuir), e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
recante la disciplina sui limiti massimi compensabili in  materia  di
crediti d'imposta; 
  Visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; 
  Visto l'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti  di  imposta
illegittimamente fruiti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare,  gli  articoli
46 e 47 concernenti dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e
dell'atto di notorieta'; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del
19 marzo 2020 recante «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato  a  sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   della
Covid-19», come modificata dalle comunicazioni  C(2020)  2215  del  3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020)  4509  del  29
giugno 2020; 
  Vista la decisione della Commissione europea del  31  luglio  2020,
C(2020) 5443 final che ha considerato le misure agevolative contenute
nell'art. 26 del decreto-legge n. 34  del  2020  compatibili  con  il
mercato  interno  ai  sensi  dell'art.  107(3)(b)  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  i  criteri  e  le   modalita'   di
applicazione e di fruizione dei crediti d'imposta di cui ai commi 4 e
8 dell'art. 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche al fine
di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo  pari  a  2
miliardi di euro per l'anno 2021, previsto dal comma 10 del  medesimo
art. 26.