Estratto determina AAM/AIC n. 111/2020 del 7 agosto 2020 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio  del  medicinale:  INDIO
(111 IN) OSSINA CURIUM NETHERLANDS nella  forma  e  confezione,  alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: 
      Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede  e  domicilio
fiscale in Westerduinweg 3 1755 LE Petten - Paesi Bassi; 
    Confezione: 
      «37  MBq/ml  di  precursore  radiofarmaceutico,  soluzione»   1
flaconcino in vetro da 10 ml tampone tris, 1 flaconcino in  vetro  da
10 ml 
    A.I.C. n. 039095017 (in base 10) 1592R9 (in base 32); 
    Forma farmaceutica: precursore radiofarmaceutico, soluzione; 
    Validita' prodotto integro: 
      La data di scadenza e' fissata a un massimo di otto giorni dopo
la produzione (data di  riferimento  dell'attivita'  e  ora  piu'  un
giorno).  Il  tampone  Tris  scade  tre  anni   dopo   la   data   di
fabbricazione. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      Conservare a temperature inferiori ai 25 °C.  Il  prodotto  non
contiene conservanti  antimicrobici.  La  conservazione  deve  essere
conforme alle norme nazionali per i materiali radioattivi. 
    Composizione: 
      Principio attivo: 
        Indio (111 In) cloruro 37 MBq (1mCi); 
        Ossina 0,025 mg; 
         111 In decade per cattura di  elettroni  con  un'emivita  di
circa 67 ore (2,8 giorni) ed  emette  radiazione  gamma  con  energie
principali di 172 keV (91%) e 246 keV (94%). 
    Per conversione interna sono  emesse  inoltre  radiazioni  X  con
energie di 23 keV e 26 keV. 
      Eccipienti 
        acido acetico glaciale; 
        sodio acetato triidrato; 
        cloruro di sodio; 
        cloruro ferrico esaidrato; 
        acido cloridrico; 
        acqua per preparazioni iniettabili. 
    Tampone  Tris:   trometamolo,   acido   cloridrico,   acqua   per
preparazioni iniettabili 
    Responsabile del rilascio lotti 
      Curium Netherlands B.V. - Westerduinweg 3 - 1755  LE  Petten  -
Paesi Bassi. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Medicinale solo per uso diagnostico. 
    «Indio (111 In)  ossina»  viene  usato  come  componente  per  la
radiomarcatura  in  vitro   di   determinate   cellule   del   sangue
opportunamente separate, che sono successivamente  somministrate  per
via endovenosa per diversi scopi di indagine  mediante  procedure  di
imaging/conta cellulare appropriate. 
    Le procedure  di  indagine  che  utilizzano  cellule  del  sangue
marcate con indio (111 In) includono: 
      Leucociti o granulociti marcati con111 In: Indagini in sedi  di
processi infiammatori e di ascessi, complementari ad  altre  ricerche
di imaging; per esempio, localizzazione di sedi di infezione  focale,
come ad esempio ascessi addominali, conferma di infezioni ossee  dopo
protesizzazione,  indagini  su  piressie  di  origine  sconosciuta  e
valutazione di condizioni infiammatorie  non  associate  a  infezioni
come ad esempio malattia intestinale  infiammatoria.  In  zone  dello
scheletro con midollo  rosso,  la  ridotta  captazione  di  leucociti
marcati con111  In  potrebbe  essere  associata  a  osteomielite.  La
captazione polmonare diffusa o locale di leucociti marcati con111  In
deve essere interpretata con cautela, poiche' puo'  essere  dovuta  a
una localizzazione marginale fisiologica. 
    Piastrine (trombociti) marcate con111  In:  Determinazione  della
sopravvivenza  e   della   biodistribuzione   delle   piastrine;   in
particolare,   captazione   splenica   ed   epatica   in   casi    di
trombocitopenia, trombosi arteriosa o  vascolare,  aneurismi  e  sedi
infiammatorie  nel  rigetto  di  trapianto  quali   sedi   renali   e
pancreatiche. 
    Eritrociti marcati con111  In:  Indagini  in  sedi  di  emorragia
gastrointestinale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': 
        apposita sezione della classe di cui all'art.  8,  comma  10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della
rimborsabilita', denominata Classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
    classificazione ai fini della fornitura: 
      OSP: medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  limitativa,
utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: 
      la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatto salvo un periodo transitorio della  durata
di novanta giorni, a decorrere da tale data, al  fine  di  provvedere
all'adeguamento di tutte le confezioni ed alla predisposizione  degli
stampati. La stessa determina sara' notificata alla societa' titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.