IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13, 14 e 45 del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
in cinque tabelle denominate tabella I, II, III,  IV  e  tabella  dei
medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono  indicati
i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti  ivi  incluse  le
sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego  terapeutico
ad uso umano o veterinario,  e  che  la  tabella  dei  medicinali  e'
suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed  E,
dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri  per  la
formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico; 
  Visto  in  particolare  l'art.  14,  comma  1,  lettere  a)  ed  e)
concernente i criteri di formazione della tabella I e  della  tabella
dei medicinali, sezione A; 
  Visto  in  particolare  l'art.  45,  punto  3-bis,  concernente  la
dispensazione dei medicinali; 
  Vista  la  nota  del  25  marzo  2020,  con   cui   l'AIFA   chiede
l'inserimento nella tabella dei medicinali della tintura  di  Papaver
somniferum  L.,  principio  attivo  contenuto  nel  nuovo  medicinale
DROPIZOLE  10  mg/ml  gocce   orali,   oggetto   di   un'istanza   di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  (A.I.C.),  nell'ambito
della procedura comunitaria (DK/H/2691/001/E/001) e chiede un  parere
sulla definizione del relativo regime di fornitura; 
  Premesso che attualmente ne' il Papaver somniferum L. pianta ne' il
Papaver somniferum L. tintura sono comprese nelle tabelle di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; 
  Considerato che il papavero da oppio o papavero sonnifero  (Papaver
somniferum L.) e' una pianta appartenente alla famiglia Papaveraceae,
il cui nome botanico  rimarca  le  proprieta'  psicolettiche,  dovute
all'azione di vari alcaloidi,  principalmente  la  morfina,  presenti
nell'oppio grezzo, una  sostanza  lattiginosa  secreta  dalla  tipica
capsula seminifera che caratterizza il genere Papaver; 
  Considerato che nella tabella I e'  gia'  collocata  la  paglia  di
papavero, denominata come materiale derivante dal papavero da  oppio,
esclusi i semi, contenente  circa  il  3%  di  alcaloidi,  e  i  suoi
estratti e concentrati; 
  Considerato che la preparazione  medicinale  «Dropizole»  10  mg/ml
gocce orali, a base di tintura di Papaver somniferum  L.,  in  quanto
sostanza  analgesica  oppiacea  naturale,  trova  collocazione  nella
tabella dei medicinali, sezione A, che prevede un regime di fornitura
con prescrizione medica tramite Ricetta ministeriale a ricalco  (RMR)
per un solo dosaggio, la cui validita' massima e'  di  trenta  giorni
escluso il giorno di rilascio; 
  Considerato che la  composizione  quali/quantitativa  in  principio
attivo del citato medicinale risulta essere «1 ml di liquido per  uso
orale contiene 1 ml di  tintura  di  Papaver  somniferum  L.,  succus
siccus (oppio grezzo) corrispondente  a  10  mg  di  morfina»  e  che
l'indicazione terapeutica di «trattamento sintomatico  della  diarrea
grave nell'adulto, quando l'uso di  altri  trattamenti  antidiarroici
non ha ottenuto  un  effetto  sufficiente»  ne  esclude  l'inclusione
nell'allegato III-bis del testo unico «medicinali che usufruiscono di
modalita' prescrittive semplificate» quando prescritti per la terapia
del dolore, contrassegnati nella tabella dei  medicinali,  sezione  A
con doppio asterisco; 
  Considerato che  le  confezioni  del  citato  medicinale  prevedono
diversi formati e che in particolare la confezione da 10 per  10  ml,
in base alla posologia  consentita,  supera  il  periodo  massimo  di
terapia di trenta giorni, prescrivibile con la  Ricetta  ministeriale
ricalco; 
  Tenuto conto che e' consentito al farmacista di spedire comunque le
ricette che  prescrivano  un  quantitativo  che,  in  relazione  alla
posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di  terapia
di trenta giorni, ove l'eccedenza sia  dovuta  al  numero  di  unita'
posologiche contenute nelle confezioni in commercio; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 18 maggio 2020, favorevole all'inserimento nella  tabella  I
della pianta di Papaver somniferum L. e all'inserimento nella sezione
A della Tabella dei  medicinali  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica n. 309/1990 della tintura di Papaver  somniferum  L.,  con
indicazione rispetto al medicinale «Dropizole» del relativo regime di
fornitura tramite Ricetta ministeriale a ricalco (RMR); 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta del 14 luglio  2020,  favorevole  all'inserimento  della
pianta di Papaver somniferum L. e  all'inserimento  nella  sezione  A
della  tabella  dei  medicinali  del  decreto  del  presidente  della
Repubblica n. 309/1990 della tintura di Papaver  somniferum  L.,  con
indicazione rispetto al medicinale «Dropizole» del relativo regime di
fornitura tramite Ricetta ministeriale a ricalco (RMR); 
  Ritenuto di dover procedere  all'aggiornamento  delle  tabelle  del
testo unico, a tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la seguente pianta:  Papaver  somniferum
L. pianta (denominazione comune). 
  2. Nella  tabella  dei  medicinali,  sezione  A,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive
modificazioni, e' inserito, secondo l'ordine alfabetico, il  seguente
medicinale: Papaver somniferum L. tintura (denominazione comune) 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza