IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato  di  mobilitazione
del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile  a  causa   degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il  territorio
della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  che
hanno   interessato   il   territorio   delle    Regioni    Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano,  colpito  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, nonche' la  delibera
del Consiglio dei ministri del 21  novembre  2019  con  la  quale  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato  di  ulteriori  dodici
mesi; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre  2018,  n.
560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568  del  16
gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019,
n. 606 del 18 settembre 2019 e n. 613 del 5 novembre 2019; 
  Ravvisata la necessita' di  provvedere  all'adozione  di  tutte  le
iniziative  necessarie  volte  a  garantire  la  realizzazione  degli
interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Vista la nota della Commissione speciale di protezione civile prot.
n. 256436 dell'11 maggio 2020; 
  D'intesa con le regioni interessate; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento 
         della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 
 
  1. All'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 558 del 15 novembre 2018 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 dell'art. 4  dopo  l'alinea  «-  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39,  40,  41,  42  e  119;»  e'
aggiunta la seguente «- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art.  34
e  regolamento  per  l'esecuzione  del   codice   della   navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;»; 
    b) al comma 1  dell'art.  4  dopo  le  parole  «ed  integrazioni,
articoli 6, 7,» sono aggiunte le seguenti  «7-bis  -  permettendo  di
assoggettare  alla  procedura  Via  regionale  alcuni  interventi  di
competenza statale in particolare  gli  interventi  dell'Allegato  II
bis, comma 2, lettera c) -,»; 
    c) al secondo alinea del comma 3 dell'art. 4 dopo le parole  «del
contesto emergenziale» sono aggiunte le parole «nonche'  favorire  la
rapida ripresa dei cantieri e dell'economia in relazione  alla  grave
emergenza COVID-19 che ha colpito il territorio nazionale»; 
    d) al comma 5 dell'art. 4 dopo le parole «previsto al  comma  3,»
sono aggiunte le parole «per la realizzazione degli interventi e»; 
    e)  al  comma  5  dell'art.  4  dopo  le  parole  «alla  presente
ordinanza» sono aggiunte le  seguenti:  «,  per  favorire  la  rapida
ripresa dell'economia,»; 
    f) al comma 5 dell'art. 4, come modificato dall'art. 5, comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
601 del 1° agosto 2019, dopo le parole: «6 settembre 2011,  n.  159.»
sono aggiunte le seguenti: «Tali operatori, sempre nel  rispetto  del
principio di rotazione degli  inviti  e  degli  affidamenti,  possono
essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito  di
manifestazioni di interesse gia' espletate dal Commissario delegato o
dai soggetti attuatori dallo  stesso  individuati.  E'  facolta'  dei
soggetti di cui al comma 1  procedere  alla  realizzazione  di  parte
degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo  quanto
previsto dai rispettivi ordinamenti.»; 
    g) all'art. 4, dopo il comma 11 e' aggiunto  il  seguente  comma:
«12. I soggetti di cui all'art. 1 possono derogare all'art.  103  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n.  27  con  particolare  riferimento  ai
termini previsti per il rilascio di pareri, intese,  concerti,  nulla
osta o altri atti di assenso, comunque  denominati,  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni e di altri  soggetti  pubblici  e  privati,
necessari per dare attuazione agli interventi e alle  misure  di  cui
alla presente ordinanza,  compresi  i  termini  di  formazione  della
volonta' conclusiva dell'amministrazione  nelle  forme  del  silenzio
significativo previste dall'ordinamento.»; 
    h) al comma 4 dell'art. 14 dopo  le  parole  «dalla  attivazione»
sono aggiunte le parole «per le procedure di valutazione  di  impatto
ambientale regionale inclusa l'eventuale fase di screening»; 
    i) al comma 4 dell'art. 14 la parola «dieci» e' sostituita  dalla
parola «sette»; 
    j) al comma 4 dell'art. 14 dopo la  parola  «sette  giorni»  sono
aggiunte le seguenti parole:  «e  di  giorni  quindici  per  progetti
relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 agosto 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli