Estratto determina n. 837/2020 del 7 agosto 2020 
 
    Medicinale: ANIDULAFUNGINA ACCORD. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. - World  Trade  Center,
Moll de Barcelona - s/n, Edifici Est 6a planta -  08039  Barcelona  -
Spagna. 
    Confezione: «100 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045609017 (in base 10) 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione 
    Validita' prodotto integro: trentasei mesi. 
    Sono consentite escursioni termiche per  novantasei  ore  fino  a
25°C,  e  la  polvere  puo'  essere  riportata  alle  condizioni   di
conservazione refrigerate. 
    Soluzione ricostituita: 
      la soluzione ricostituita puo essere conservata fino a 25°C per
un massimo di ventiquattro ore. 
      la  stabilita'  chimico-fisica  della  soluzione   ricostituita
durante l'uso e' stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C. 
    Da un punto di vista microbiologico, il  medicinale  deve  essere
usato  immediatamente.  Se  non  usato  nell'immediato  i  tempi   di
conservazione  in  uso  e   le   condizioni   prima   dell'uso   sono
responsabilita' dell'utente. 
    Soluzione per infusione: 
      la  soluzione  per  infusione  puo  essere  conservata  a  25°C
per quarantotto    ore    oppure     conservata     congelata     per
almeno settantadue ore. 
    La stabilita chimico-fisica della soluzione per infusione durante
l'uso e stata dimostrata per quarantotto ore a 25°C. 
    Da un punto di vista microbiologico, il  medicinale  deve  essere
usato  immediatamente.  Se  non  usato  nell'immediato  i  tempi   di
conservazione  in  uso  e   le   condizioni   prima   dell'uso   sono
responsabilita'  dell'utente,  normalmente  non   deve   durare   piu
di ventiquattro ore a temperature comprese tra 2° C e 8°  C,  a  meno
che la  ricostituzione/diluizione  non  sia  avvenuta  in  condizioni
asettiche controllate e convalidate. 
    Condizioni   particolari   di   conservazione:   conservare    in
frigorifero (2°C - 8°C). Non refrigerare. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  ogni  flaconcino   contiene   100   mg   di
anidulafungina. 
    La soluzione ricostituita contiene 3,33 mg/ml di anidulafungina e
la soluzione diluita contiene 0,77 mg/ml di anidulafungina 
    Eccipienti: 
      Fruttosio; 
      mannitolo; 
      polisorbato 80; 
      acido lattico; 
      sodio idrossido (per aggiustamento del ph); 
      acido cloridrico (per aggiustamento del ph). 
    Officine di produzione: 
      produttore del principio attivo; 
        BrightGene  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.  -  Building  C25-C28,
No.218 Xinghu Road - Suzhou Industrial Park, Suzhou - Jiangsu - Cina; 
      produzione del prodotto finito: 
        Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1, 38871 Ilsenburg -  Germania
- PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 - Lettonia. 
    Rilascio lotti: 
      PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 - Lettonia; 
      Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow,
HA1, 4HF - Regno Unito 
      Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1, 38871 Ilsenburg - Germania. 
    Confezionamento primario e secondario: 
      PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine, 2114 -Lettonia 
    Confezionamento secondario: 
      Accord Healthcare Limited, UK - Unit C & D, Homefield, Business
park - Homefield Road, Haverhill, CB9 8QP - Regno Unito; 
      Synoptis Industrial Sp. z  o.o.  -  ul.  Rabowicka  15,  62-020
Swarzędz - wielkopolskie - Polonia 
      Laboratori Fundacio Dau - Pol. Ind. Zona Franca, C/C,  12-14  -
Barcelona, 08040 - Spagna 
      Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1 - 38871 Ilsenburg - Germania. 
    Controllo di qualita': 
      Astron Research Limited - 2nd and 3rd floor,  Sage  House,  319
Pinner Road - Harrow, HA1 4HF - Regno Unito; 
      Lyocontract GmbH - Pulverwiese 1 - 38871 Ilsenburg - Germania; 
      Labor LS SE & Co. KG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad  Bocklet
- Germania; 
      PharmIdea SIA - 4 Rupnica St. Olaine - 2114, Lettonia. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento delle  candidiasi  invasive
in pazienti adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «100 mg polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione» 1 flaconcino - A.I.C. n. 045609017 (in base 10) 
    Classe di rimborsabilita': «H». 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 272,44. 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 449,64. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11,  comma  1-bis,del
decreto  legge  13  settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  le
confezioni del medicinale  «Anidulafungina  Accord»  (anidulafungina)
sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge
8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata  ai  farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita',  della  classe  di
cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  denominata  classe
C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Anidulafungina Accord» (anidulafungina) e' la  seguente:  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita medicinale devono essere poste  in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.