IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti  pubblici,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   regolamento   recante    norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato  dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per  il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  concernente  interventi
correttivi di finanza pubblica con particolare  riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante misure  di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 recante interventi  urgenti  in
materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione  delle
note  CUF),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente Elenco dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006); 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  manovra  per  il  governo   della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante disposizioni urgenti  per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della   salute,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 533  del  6  maggio  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020,  con
la  quale  la  societa'   Vivanta   Generics   S.R.O.   ha   ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
«Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina); 
  Vista la domanda, presentata in data 21 aprile 2020, con  la  quale
la societa' Vivanta Generics S.R.O. ha chiesto  la  riclassificazione
ai fini della rimborsabilita'  delle  confezioni  con  A.I.C.  numeri
047681022, 047681085, 047681147 e 047681200; 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta del 10 giugno 2020; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 23 giugno 2020; 
  Vista la deliberazione n. 31 in data 23 luglio 2020  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il   medicinale   ATORVASTATINA   VIVANTA   (atorvastatina)   nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue: 
  Confezione: 10 mg  30  compresse  rivestite  con  film  in  blister
OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681022 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2,73. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,12. 
  Nota AIFA 13. 
  Confezione: 20 mg  30  compresse  rivestite  con  film  in  blister
OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681085 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita' «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,99. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,36. 
  Nota AIFA 13. 
  Confezione: 40 mg  30  compresse  rivestite  con  film  in  blister
OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681147 (in base 10) 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,99. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11,23. 
  Nota AIFA 13. 
  Confezione: 80 mg  30  compresse  rivestite  con  film  in  blister
OPA/PVC/Al - A.I.C. n. 047681200 (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «A». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8,14. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 15,27. 
  Nota AIFA 13. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Atorvastatina Vivanta» (atorvastatina)  e'  classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C (nn).